Assistenza sanitaria e stranieri/e irregolari

di http://femminismo-a-sud.noblogs.org

Dopo la nota vicenda di Kadiatou avvenuta a napoli eccone un’altra a Brescia seguita stavolta, purtroppo, da una espulsione. Un ragazzo senegalese è andato a curarsi un mal di denti e lo hanno prelevato di forza. Oggi un presidio davanti all’ospedale. Dal blog del progetto “obiettiamo gli obiettori” prendiamo questa ricostruzione tra la legislazione attuale e come vorrebbero fosse cambiata a proposito di sanità e stranieri/e. Buona lettura.

Data la (non casuale) confusione sulla questione migranti e salute, abbiamo pensato fosse il caso di fare un po’ di chiarezza. Ringraziamo la nostra compagna avvocata per lo sforzo di rendere comprensibile, con parole semplici, il quadro della situazione.

Assistenza sanitaria e stranieri/e irregolari: lo scenario attuale e i cambiamenti possibili alla luce delle modifiche contenute nel disegno di legge sulla sicurezza

L’attuale disciplina

Secondo la costituzione italiana il diritto alla salute è un diritto fondamentale della persona umana ed è ricompreso fra i diritti inviolabili che la repubblica italiana riconosce e garantisce ad ogni individuo (artt. 2 e 32 cost.).

La disciplina attualmente vigente in materia di assistenza sanitaria dei/delle cittadin* stranier* irregolari (ovvero non in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno sul territorio nazionale) tiene conto dei principi sopra richiamati assicurando una tutela effettiva del diritto alla salute di queste persone.

Non solo, infatti, è previsto che siano assicurate anche allo/a straniero/a privo/a di permesso di soggiorno nei presidi pubblici ed accreditati le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali ancorché continuative per malattia ed infortuni (art. 35, comma 3, d.lgs. n.286/98), ma le ulteriori disposizioni al riguardo sono volte ad evitare il rischio di espulsione dello/a straniero/a che si rivolga agli ospedali pubblici per ricevere assistenza medica; in particolare è stabilito che: a) l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello/a straniero/a non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il/la cittadino/a italiano/a (art. 35, comma 5, d.lgs. n. 286/98); b) le prestazioni vengono erogate utilizzando un codice regionale a sigla STP che identifica l’assistito/a per tutte le prestazioni e che, in caso di impossibilità di pagamento, viene comunicato in forma anonima dalla struttura ospedaliera al Ministero dell’Interno per il rimborso delle prestazioni erogate (art. 43 dpr 394/99).

Riguardo al divieto di segnalazione, vale la pena di precisare che se è vero che la disposizione in questione fa salvo l’obbligo di referto da parte del medico, tale obbligo non comporta la segnalazione della condizione di irregolarità dello/a straniero/a, poiché tale condizione non è (finora) un reato, mentre secondo l’art. 365 c.p. l’obbligo di referto è limitato ai “casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio” ed è inoltre espressamente previsto che tale obbligo “non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”

Cosa si vuole modificare

Il disegno di legge AC n. 2180 attualmente all’esame della Camera pone due importanti modifiche della disciplina dell’immigrazione che, come vedremo, comporta notevoli ricadute sull’assistenza sanitaria del/della migrante privo/a di permesso di soggiorno:

1) si propone di abrogare l’art. 35 co. 5, T.U. 286/98, cioè la norma che prevede il divieto di segnalazione per lo/la straniero/a non in regola con le norme sul soggiorno che si rivolga alle strutture sanitarie;

2) si prevede l’introduzione del reato di “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”. Si tratta di un reato nuovo che sanziona penalmente l’ingresso o il soggiorno degli/delle stranieri/e in Italia in violazione delle norme contenute nel D. Lgs. 286/98 (cioè il testo unico sull’immigrazione). È importante sottolineare che il nuovo è una contravvenzione e non un delitto.

** Sebbene queste modifiche non impedirebbero, di per sé, l’erogazione di prestazioni sanitarie urgenti, essenziali ancorché continuative nei confronti di stranieri/e non in regola col permesso di soggiorno, le ricadute sarebbero comunque pesanti perchè lo/la straniero/a bisognevole di cure mediche si troverebbe di fronte alla drammatica scelta fra non curarsi ovvero autodenunciarsi recandosi in un ospedale pubblico.

** E’ di tutta evidenza, infatti, che il concreto rischio di essere denunciati/e per il nuovo reato connesso alla loro irregolarità allontanerà ancor di più gli/le stranieri/e irregolari da ogni struttura pubblica, relegandoli/e in una situazione di ulteriore marginalità. In ambito sanitario, è perciò facile immaginare l’insorgenza di gravi rischi sia per la salute del/della singolo/a straniero/a irregolare che per la collettività ed è anche prefigurabile il sorgere di una sanità clandestina parallela a quella ufficiale.

Con riguardo specifico alla salute della donna, la possibilità di ricorrere ad esempio all’IVG, già oggi gravemente ostacolata nelle strutture pubbliche con forte presenza di medici obiettori, verrà definitivamente compromessa per le migranti prive di permesso di soggiorno, con ulteriori aumenti di aborti clandestini.

** D’altra parte, nonostante le contrariate prese di posizione delle organizzazioni dei medici rispetto all’abrogazione del divieto di segnalazione, il problema della denuncia resterebbe in tutta la sua drammaticità.

A questo proposito, bisogna tenere presente che il medico che esercita la professione in ambito pubblico o convenzionato è, secondo le situazioni concrete in cui opera, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio: da ciò discende l’obbligo di denuncia di ogni reato di cui egli abbia conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni, poiché l’omissione o ritardo della denuncia costituisce reato punito ai sensi dell’art. 361 c.p. per i pubblici ufficiali, e dall’art. 362 c.p. per gli incaricati di pubblico servizio.

Se perciò entrerà in vigore il reato – sia pure di natura contravvenzionale – di ingresso e soggiorno illegale degli/delle stranieri/e in Italia, ogni esercente la professione sanitaria che, nell’esercizio delle sue funzioni, abbia notizia che la persona cui ha prestato la propria assistenza sia uno/una straniero/a non in regola con le norme sull’ingresso e soggiorno, non potrà sottrarsi all’obbligo di denuncia, pena il rischio di essere a sua volta denunciato.

E d’altra parte non sembrano idonee a scongiurare l’obbligo di denuncia né il divieto di referto di cui si è detto più sopra, perchè tale divieto si riferisce solo ai delitti mentre il nuovo reato di ingresso e soggiorno irregolare di stranieri/e è configurato come contravvenzione, né le norme deontologiche che, nella gerarchia delle fonti del diritto, sono sott’ordinate rispetto alle disposizioni del codice penale, con la conseguenza che non possono utilizzate per derogare all’obbligo di denuncia.

** Nemmeno l’ulteriore rilievo – secondo cui i medici, anche dopo le modifiche che verranno introdotte col ddl sicurezza, non sarebbero comunque tenuti a richiedere allo/alla straniero/a l’esibizione del permesso di soggiorno ai fini della prestazione sanitaria – sembra essere sufficiente ad assicurare l’effettività dell’assistenza sanitaria allo/alla straniero/a irregolare.

Occorre infatti tenere presente che:

– in tutti gli ospedali c’è un posto di polizia e lo/la straniero/a è tenuto ad esibire i documenti agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (art. 6, co. 3
, T.U. 286/98); va da sé, pertanto, che il poliziotto di servizio – eventualmente a seguito di disposizioni impartite dalla questura o dalla direzione sanitaria – potrebbe indicare al triage o all’amministrazione la condizione irregolare del/della paziente;

– poiché, come si è visto, il/la paziente straniero/a irregolare è identificato/a col codice regionale STP e tale codice consente alla struttura ospedaliera di richiedere il successivo rimborso delleprestazioni erogategli, la sua semplice registrazione con tale codice è già di per sé indicativa della sua irregolare presenza in Italia; sarà pertanto la stessa amministrazione ospedaliera che avrà tutto l’interesse a denunciare i/le propri/e pazienti stranieri/e irregolari: diversamente, infatti, la richiesta di rimborso delle prestazioni erogate col codice STP esporrebbe i suoi dirigenti amministrativiad essere incriminati per la mancata denuncia del reato di ingresso-soggiorno illegale dei/delle pazienti stranieri/e irregolari. Il che indurrà verosimilmente le amministrazioni ospedaliere a diramare appropriati ordini diservizio.

In conclusione, il problema della denuncia del/della paziente straniero/a irregolare rimarrà in tutta la sua drammatica dimensione, e se non provvederà direttamente il medico ci penserà la struttura amministrativa.