Piemonte, case rifugio contro la violenza

Da Kila: il punto divista delle donne – www.kila.it
Iniziativa promossa dalla Commissione Regionale Pari Opportunità e dalla Consigliera di Parità Regione Piemonte

Approvata la legge di iniziativa popolare che istituisce le case protette per le donne vittime di violenza. Un nuovo servizio che completa il Piano regionale e il Fondo di solidarietà per la tutela legale. E’ un successo delle donne e delle associazioni piemontesi.

Almeno una casa rifugio per ogni provincia del Piemonte in cui saranno ospitate le donne vittime di violenza con i loro bambini. Con la legge approvata all’unanimità dal Consiglio regionale il 19 maggio, il Piemonte organizzerà una vasta e capillare rete di Centri in cui accogliere le donne che si trovano costrette a lasciare la propria casa per sottrarsi alle violenze.

Due aspetti rendono questa approvazione un fatto storico per la Regione: è la prima volta che una proposta di legge di iniziativa popolare è diventata legge, e ciò è avvenuto grazie alla mobilitazione delle donne e dell’associazionismo piemontese; soprattutto, questo provvedimento si inserisce in un continuum di azioni che fanno del Piemonte una Regione all’avanguardia nel contrasto alla violenza di genere. Per questo il momento dell’approvazione in aula è stato sottolineato dal lungo applauso della settantina di donne presenti tra il pubblico.

Il testo della legge era stato presentato nell’agosto 2007 da Claudia Piola, Maria Gisaura e Loredana Baro del Comitato Firmaconnoi che riunisce 43 associazioni femminili, sindacali e del privato-sociale, sostenuto da oltre 12.000 firme raccolte in pochi mesi.La legge è composta da 13 articoli e prevede una spesa di 800 mila euro per il 2009, mentre per gli anni successivi la cifra verrà definita dalla Finanziaria. Entro la fine del prossimo mese di settembre la Giunta regionale dovrà preparare il regolamento d’attuazione.

Le case rifugio saranno almeno una per provincia, gestite dagli enti locali in collaborazione con cooperative sociali e associazioni di donne. Dovranno garantire alle ospiti un’adeguata protezione e aiutarle sotto il profilo materiale, legale e psicologico. Obiettivo, portarle a riacquistare l’autostima e la forza necessarie per ridisegnarsi un progetto di vita libero dalla violenza.

“In Piemonte oggi esistono vari servizi di prima accoglienza per le donne maltrattate che però non bastano e non sono coordinati tra loro – hanno detto le presentatrici della legge – Con questa importante legge le istituzioni si fanno carico della realizzazione di una rete efficace di servizi che tutela e segue le donne anche dopo la violenza”.

Le ha fatto eco la consigliera regionale Mariacristina Spinosa, che insieme alle sei colleghe ha sostenuto fin dall’inizio l’iter della proposta, sollecitandone la rapida conclusione: “La nostra Regione dà l’ennesima, chiara ed inequivocabile risposta al contrasto della violenza contro le donne, assumendosi una responsabilità ben precisa: quella, cioè, di non lasciare che siano soltanto l’associazionismo ed il volontariato ad occuparsi della tutela delle donne violentate”

Il provvedimento arricchisce le iniziative previste dal piano regionale contro la violenza sulle donne approvato un anno fa e coordinato dall’assessore alle Pari Opportunità Giuliana Manica, con il contributo trasversale di otto assessorati, che tutti insieme mettono a disposizione oltre sette milioni di euro per iniziative legate al tema della violenza sulle donne. Un esempio di questa trasversalità è l’impegno per un intervento urbanistico per rendere le città più sicure e la campagna di grande impatto emotivo lanciata in occasione dell’8 marzo dal titolo Voci nel silenzio. La violenza nega l’esistenza. (Il piano regionale comprende un intervento organico e integrato in materia, di durata triennale, e responsabilizza gli enti locali e l’associazionismo, dato che ogni Provincia ha dovuto poi presentare un proprio programma per accedere ai finanziamenti, con l’intento di non lasciare nessun territorio privo di un punto di riferimento specializzato.

Sono così stati attivati o potenziati centri di informazione e ascolto, come quelli inaugurati di recente ad Alessandria e Biella, e punti di accoglienza per le emergenze negli ospedali e poliambulatori: la formazione dapprima del personale ospedaliero, e successivamente degli operatori sociali e del volontariato, è stata la prima azione realizzata e ha coinvolto tutti i territori in un processo durato un anno e mezzo.

E a completare questo impegno, nel marzo 2009 è diventato operativo, in seguito all’approvazione del regolamento di attuazione , il Fondo di solidarietà da un milione di euro per fornire patrocinio legale alle donne vittime di maltrattamento e violenza, un provvedimento assunto dal Consiglio regionale nel marzo 2008, e che ha ispirato anche un articolo del recente decreto-legge sulla sicurezza che ha ampliato la concessione del gratuito patrocinio a questa tipologia di reati.

Il testo della legge di iniziativa popolare

Art. 1
(Principi)
1. La Regione Piemonte, coerentemente coi principi della Costituzione e delle Leggi vigenti, delle risoluzioni dell’ONU, della risoluzione dell’OMS, e delle risoluzioni e programmi dell’Unione Europea riconosce che ogni tipo e grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce una negazione del diritto all’inviolabilità alla libertà e alla dignità della persona.

Art. 2
(Finalità)
1. La Regione, al fine di garantire adeguato soccorso, sostegno e solidarietà alle donne vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali intra ed extrafamiliari, promuove l’istituzione e il funzionamento sul proprio territorio, di Centri antiviolenza con Case segrete, d’ora in poi denominati Centri, in grado di assicurare alle donne in difficoltà oltre all’accoglienza percorsi di autonomia e di superamento del disagio.
2. A tal fine eroga finanziamenti per la costituzione e la gestione dei Centri. I contributi sono erogati in favore delle Province che provvedono ad assegnarli ai Comuni, in forma singola o associata, sedi dei suddetti Centri.

Art. 3
(Istituzione dei Centri)
1. Sono istituiti, in ogni provincia, uno o più Centri quali luoghi fisici di accoglienza e di residenza delle donne, così come definiti all’art. 2, comma 1, della presente Legge.
2. I Comuni, in forma singola o associata, sulla base di un piano definito dalla Provincia, decidono dove sia possibile la localizzazione del centro antiviolenza nel proprio territorio, tenuto conto dei requisiti dell’accessibilità e della segretezza.
3. L’istituzione dei Centri è deliberata dai Comuni.
4. I Centri devono presentare caratteri di funzionalità e sicurezza, sia per le donne ospitate e i/le loro figli/e sia per chi vi opera.
5. Le sedi dei Centri sono di norma di proprietà pubblica, comunale o provinciale o regionale.

Art. 4
(Finalità dei Centri)
1. I Centri:
a) offrono, attraverso l’istituzione di luoghi riservati denominati Case Segrete, accoglienza ed ospitalità temporanea a donne sole o con figli/e nel rispetto delle differenze culturali e dell’esperienza di ciascuna, nella consapevolezza del significato e dell’impatto dell’appartenenza a diverse etnie, culture, religioni, classi sociali, orientamenti sessuali e identità di genere;
b) garantiscono sostegno pratico e aiuto per problemi psicologici, esistenziali, sanitari, assistenziali;
c) garantiscono azioni per il reinserimento sociale e lavorativo;
d) sensibilizzano l’opinione pubblica sulle violenze che le donne subiscono all’interno della famiglia e della società; promuovono indagini sulle caratteristiche della violenza alle donne, ai minori e alle minori e ricerche finalizzate all’individuazione delle strategie di prevenzione dei comportamenti violenti;
e) promuovono ricerche conoscitive e raccolta di dati statistici al fine di app
rofondire i contesti in cui la violenza è esercitata e subita;
f) predispongono, in base alle modalità stabilite in sede regionale, progetti di formazione permanente e organizzano corsi per coloro che operano nelle strutture e per il personale esterno che, per ragioni di lavoro, è a contatto con situazioni di violenza.
2. I Centri, svolgono le attività di cui al comma precedente garantendo:
a) la massima discrezione e riservatezza nei confronti delle donne;
b) l’accessibilità e la costante pubblicizzazione dei servizi;
c) il lavoro di rete con i servizi pubblici e privati del territorio e con le organizzazioni di donne.

Art. 5
(Gestione dei Centri)
1. I Centri sono gestiti attraverso convenzioni tra i Comuni ed una o più organizzazioni di donne che abbiano tra i propri scopi statutari e quale contenuto prioritario della propria attività la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle vittime e che possano dimostrare di disporre di personale adeguatamente formato per i compiti predetti. Nelle convenzioni sono esplicitati gli standard professionali dei servizi, l’organico e la qualificazione professionale del personale che opera nei Centri.
2. I Centri si costituiscono in rete, tramite protocolli d’intesa, con le strutture pubbliche cui compete l’assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati; con i servizi socio – assistenziali e sanitari; con i servizi di assistenza legale e alloggiativa e per il lavoro e la formazione; con le strutture educative e scolastiche operanti nel territorio e con l’associazionismo e le organizzazioni di volontariato.
3. I Centri si dotano del personale necessario al proprio funzionamento in relazione al target cui sono diretti i servizi, salvaguardando gli standard di preparazione professionale richiesti, e di professionalità specifiche anche esterne ai Centri stessi.
4. Ai Centri è garantita l’autonomia nella gestione.
5. Ogni Centro è retto da un autonomo regolamento interno.

Art. 6
(Gratuità)
1. Gli interventi e la permanenza nei Centri sono di norma gratuiti.
2. I Centri possono considerare l’eventuale partecipazione alle spese delle utenti e delle ospiti sulla base di una attenta valutazione da effettuarsi in rapporto alle singole situazioni e alle strategie di uscita dalla violenza.

Art. 7
(Competenze della Regione)
1. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall’emanazione della presente legge, definisce con regolamento:
a)i criteri per la concessione dei finanziamenti per la gestione dei Centri;
b) le caratteristiche delle strutture destinate all’accoglienza delle donne vittime di violenza;
c) le modalità di accesso alla gestione dei Centri e loro funzionamento;
d) gli standard di qualità dei servizi da aggiornare periodicamente;
e) i criteri per definire il personale necessario all’espletamento dei servizi comprese le professionalità specifiche richieste in rapporto alla tipologia dei centri;
f) le linee indicative per la realizzazione di corsi di formazione permanente e di aggiornamento del personale dei centri e di tutti coloro che con essi intervengono;
g) i criteri di valutazione interna ed esterna delle attività dei Centri.
2. La Regione, inoltre:
a) in collaborazione con le sedi universitarie regionali, cura, nell’ambito della formazione permanente del personale, la formazione professionale degli operatori socio-sanitari ai fini di una corretta diagnosi precoce dei problemi psicofisici derivanti dai maltrattamenti;
b) istituisce finanzia e sostiene all’interno dei Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri specifici Centri di Soccorso per Violenza Sessuale;
c) esercita il controllo di qualità dei Centri, aggiornandone gli standard e i metodi di applicazione in collaborazione con il personale operante nei centri e nei servizi esterni;
d) definisce un Sistema Unico di Registrazione dei casi di violenza;
e) istituisce l’Osservatorio Regionale sulla Violenza contro le Donne a supporto della programmazione delle politiche di contrasto alla violenza e dell’adeguamento e implementazione dei Centri e dei servizi che si occupano del problema;
f) promuove, in collaborazione con le Amministrazioni provinciali e comunali e con i Centri, campagne di sensibilizzazione e di informazione sul problema della violenza contro le donne.

Art. 8
(Competenze delle Province)
1. Le Amministrazioni Provinciali, ai fini della presente legge:
a) pianificano la localizzazione dei Centri sulla base del fabbisogno rilevato e ne coordinano l’attività;
b) promuovono, di concerto con le amministrazioni locali, costanti e funzionali rapporti, anche tramite protocolli d’intesa, con le strutture pubbliche di cui all’art. 5, comma 2;
c) presentano al competente assessorato regionale le richieste di finanziamento dei progetti di istituzione e di gestione dei Centri previa valutazione dei requisiti di qualità e di professionalità;
d) riferiscono annualmente all’assessorato regionale competente sull’andamento e sulla funzionalità dei Centri vigilati;
e) organizzano la raccolta dei dati provenienti dai singoli Centri e da altri organismi e li trasmettono all’Osservatorio regionale.

Art. 9
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni:
a) deliberano l’istituzione dei Centri Antiviolenza;
b) garantiscono strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati;
c) garantiscono contributi a sostegno della copertura delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;
d) collaborano con la Provincia di riferimento per l’istituzione e/o il consolidamento della rete istituzionale dei servizi da collegare con i Centri.

Art. 10
(Fondo di garanzia)
1. È istituito presso la Regione Piemonte un Fondo di Garanzia in favore delle donne vittime di violenza prive di sostentamento. La Regione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio regolamento attuativo le modalità di funzionamento del Fondo e di erogazione delle prestazioni.

Art. 11
(Fondo di Solidarietà)
1. È istituito presso la Regione Piemonte un Fondo di Solidarietà per coprire integralmente le spese legali sostenute dalle persone vittime di violenza di cui all’art.1 della presente legge a propria tutela, per l’ipotesi in cui non abbiano diritto ad essere ammesse al patrocinio civile e penale a spese dello Stato.
2. La Regione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio regolamento attuativo le modalità di funzionamento del Fondo e di erogazione delle prestazioni.
3. La Regione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stipula apposite onvenzioni con gli Ordini degli Avvocati del proprio territorio, aventi ad oggetto le prestazioni professionali di cui alla presente legge.
4. Gli Ordini degli Avvocati dei Fori piemontesi, d’intesa con la Regione Piemonte, istituiscono, sulla base delle convenzioni di cui al precedente articolo, gli “Elenchi di Solidarietà”. In tali elenchi, stilati dagli Ordini professionali saranno inseriti i professionisti che ne facciano richiesta e che abbiano presentato un curriculum attestante particolari esperienze nei procedimenti relativi ai delitti di violenza sessuale, nel ruolo di difesa delle vittime. L’inserimento negli Elenchi di Solidarietà avverrà previo parere positivo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di appartenenza.
5. Le somme erogate dal Fondo di Solidarietà saranno corrisposte a titolo di anticipazione nei vari gradi di giudizio alla persona beneficiaria, a seguito di presentazione di fattura emessa dall’avvocato patrocinante, inserito negli Elenchi di Solidarietà, istituiti presso ciascun Ordine e a seguito di liquidazione del Consiglio dell’Ordine al quale il legale è iscritto. La Regione avrà diritto di rivalsa, nel caso in cui risulti, con sentenza passata in giudicato, l’infondatezza dell’accusa.

Art. 12
(Cumulabilità dei finanziamenti)
1. I finanziamenti concess
i ai sensi della presente Legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali o regionali o comunitarie, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 13
(Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge è previsto, per il biennio 2007-2008, uno stanziamento annuo di 800.000,00 euro, in termini di competenza, di cui 300.000,00 euro per finanziare la spesa corrente e 500.000,00 euro per finanziare la spesa in conto capitale.
2. Per il biennio 2007-2008, agli oneri di cui al comma 1, stanziati nelle unità previsionali di base (UPB) 30011 (Politiche Sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Titolo I Spese correnti) e 30012 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Titolo II spese in conto capitale) del Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, si fa fronte con le risorse finanziarie delle unità previsionali di base (UPB) 09011 (Bilanci e Finanze Titolo I spese correnti) e 09012 (Bilanci e Finanze Titolo II spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2006-2008.