Legge n. 133/2008: la privatizzazione dell’acqua

Una riforma dei servizi pubblici locali neoliberista, privatizzatrice e che salvaguarda le “rendite dei poteri forti”

Il Parlamento ha approvato la legge di conversione del decreto legge 112, ricorrendo al voto di fiducia e con la riscrittura complessiva del dl attraverso un maxiemendamento che ha raccolto tutte le modifiche intervenute. Tra le tante norme lì contenute, su cui abbiamo avuto modo di intervenire più volte ci interessa soffermarci su quanto previsto in materia di sevizi pubblici locali a rilevanza economica

Il testo è stato modificato più volte nel corso della discussione ; quello finale approvato, in ogni caso, non si discosta, sin dall’inizio, dalla la logica neoliberista che l’ha sempre ispirato (al comma 1 si specifica che esso è costruito “al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale”) e che si sostanzia nel fatto che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a imprenditori o società mediante il ricorso a gara.

In deroga a questa modalità di affidamento, ma con il vincolo di doverlo motivare, attraverso una relazione da trasmettere all’Antitrust (che può esprimersi su di essa entro 60 giorni), “per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato”, l’affidamento può avvenire “ nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria”.

Ciò, in buona sostanza, significa che, pur con una procedura restrittiva, rimane possibile l’affidamento diretto alle società a totale capitale pubblico che abbiano i requisiti dell’”in house” e viene estesa anche ad Enti di diritto pubblico, come le Aziende speciali e i Consorzi, visto che la giurisprudenza europea si è più volte pronunciata in questa direzione.

E’ stato fatto notare, per esempio da parte della ministra ombra Lanzillotta e dall’On. Casini dell’Udc, come tale impostazione non aprirebbe a sufficienza al mercato e, sostanzialmente, non conterrebbe grandi novità rispetto alla situazione attuale.

Per quanto ci riguarda, non possiamo che constatare come, effettivamente, l’ultimo testo Lanzillotta fosse ancor più liberista dell’attuale, visto che apriva ai privati anche la proprietà delle reti e che l’unica deroga all’affidamento tramite gara era quella della gestione “in house” e in termini ancora più restrittivi. In ogni caso, va comunque rimarcato come il testo approvato spinga in una direzione ben precisa di messa sul mercato dei servizi pubblici rispetto a quanto finora esistente, e cioè l’art. 113 dei Testo Unico Enti Locali 267/2000 che lasciava libertà di scelta agli Enti Locali sulle tre forme di affidamento (gara, SpA mista, SpA “in house”).

Peraltro, a quest’impronta neoliberista si affianca – ma non c’è da stupirsi ed è questo semmai il vero rilievo da eccepire, l’emergere di una logica di protezione corporativa,- un’impostazione tesa a non colpire i soggetti forti del sistema, e in specifico le SpA miste quotate in Borsa. Infatti, se, in termini generali, i soggetti gestori cui è stato affidato il servizio in modo diretto non possono acquisire la gestione di ulteriori servizi né in altri ambiti territoriali, questo non vale per le SpA miste quotate in Borsa, che potranno continuare a “fare shopping” in Italia e in giro per il mondo.

Per quanto riguarda più in specifico il settore dell’acqua, viene introdotta una norma (art. 9 bis), in base alla quale “le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3” ( e cioè le SpA “in house” e quelle a Enti di diritto pubblico).

Ora, al di là dell’intento “punitivo” per il servizio idrico che, anche grazie alla nostra iniziativa, è quello che ha più resistito ai processi di privatizzazione, tale formulazione significa che, al termine massimo del gennaio 2011 si dovrà necessariamente andare a nuove assegnazioni in tutti gli ATO nei quali : a) il servizio non è ancora stato affidato, b) esistono le gestioni salvaguardate”e c) esistono le gestioni affidate a SpA miste.

Infine, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, dovrà emanare, entro 6 mesi, uno o più regolamenti per normare diverse questioni, tra cui quella di “prevedere l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l’osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e per l’assunzione di personale”, con il chiaro intento di rendere ancora più residuali tali forme di affidamento.

E’ evidente il giudizio che si può esprimere sull’impianto e la filosofia del provvedimento. Siamo di fronte ad una inaccettabile logica neoliberista e privatizzatrice a cui si assomma l’idea di salvaguardare le “rendite dei poteri forti”, in particolare le SpA quotate in Borsa. Per dirla in estrema sintesi, possiamo sostenere che su questo terreno si è realizzata una piccola “summa” del tremontismo, che accoppia nei fatti, al di là di quanto dichiarato, liberismo e rapporto privilegiato con i poteri forti.

Va tuttavia notato come la normativa che esce dal provvedimento, anche perché su questo punto sono state avanzati rilievi specifici da parte del Servizio studi della Camera, recepisca gli orientamenti dell’Unione Europea in materia di affidamento diretto a soggetti pubblici, riaprendo di fatto la possibilità, seppure limitata dalle procedure previste e dal fatto di assoggettarla al Patto di stabilità interno, del ricorso all’affidamento tramite Enti di diritto pubblico.

Si tratta, in definitiva, di un provvedimento profondamente negativo che rischia di aprire la strada a processi di privatizzazione ben più estesi di quelli che abbiamo conosciuto negli anni passati. Ancora più forte e determinata dovrà dunque essere, pur nelle mutate condizioni, l’iniziativa che abbiamo finora messo in campo, per opporvisi direttamente e per riaffermare il ruolo fondamentale dell’intervento pubblico e della partecipazione sociale in servizi che garantiscono fondamentali diritti di cittadinanza.

Più in particolare per quanto riguarda la nostra lotta per la ripubblicizzazione del servizio idrico a partire dai territori, occorre la forte consapevolezza di come la nostra impostazione non sia messa in discussione dall’approvazione di tale provvedimento.

Viene infatti confermata la possibilità dell’affidamento a Enti di diritto pubblico, e acquisice ancor più ragioni la nostra battaglia politica per il riconoscimento del servizio idrico come servizio privo di rilevanza economica, dunque non soggetto alla legislazione nazionale, questa compresa, bensì gestibile, sulla base della volontà degli Enti Locali, attraverso affidamento ad Enti di diritto pubblico.

Perfino la scadenza del dicembre 2010 come termine per le concessioni rilasciate senza gara, può, addirittura, essere vista come un’opportunità, se, ovviamente, saremo in grado di intervenire adeguatamente, in coerenza con quanto da noi definito. Da questo punto di vista, lo stesso svolgimento del 2° Forum Nazionale dei Movimenti per l’acqua del prossimo autunno, deciso nell’ultima riunione del Coordinamento nazionale dei Movimenti per l’acqua, può costituire un passaggio assai importante per rilanciare le nostre politiche e un appuntamento nel quale il nostro contributo può
essere fondamentale perché ciò possa realizzarsi.

FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L’ACQUA
maggiori informazioni: www.acquabenecomune.org

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Legge 6 agosto 2008, n. 133
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 196

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

Art. 23-bis.
Servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonche’ di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

4. Nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l’espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

6. E’ consentito l’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell’affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento dei servizi, nonche’ l’integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.

9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonche’ i soggetti cui e’ affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall’attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne’ svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ne’ direttamente, ne’ tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne’ partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l’affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l’affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche’ le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
a) prevedere l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l’osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonche’ in materia di acqua;
e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall’ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall’evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
f) prevedere l’applicazione del principio di reciprocità ai fini dell