INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA PUBBLICA: PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE

Appello della Consulta romana per la laicità delle Istituzioni

La società italiana, coinvolta nei processi di planetarizzazione dell’economia e della comunicazione, va assumendo sempre più rapidamente i caratteri del pluralismo culturale e religioso. Per rendere pacifico e produttivo questo processo è necessario che le nuove generazioni siano preparate a vivere la nuova realtà. La scuola deve diventare pertanto la sede nella quale i giovani assumano la consapevolezza della storicità delle diverse culture e fedi religiose per maturare la convinzione del valore del confronto e del dialogo fra di esse. Apprendere il loro intreccio con il divenire dei processi sociali, economici, politici e culturali nelle diverse epoche e nelle diverse aree geografiche costituirebbe per i giovani la premessa per scoprire l’origine delle differenze, il loro valore e la funzione avuta dalle contaminazioni reciproche.

Ostacola questo processo di maturazione la presenza dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado. Di fatto impedisce una corretta informazione sui fatti e fenomeni religiosi generando ignoranza e pre-giudizi sulla religione, una delle dimensioni culturali significative della convivenza umana.

La sua presenza nelle scuole, frutto del compromesso fra Santa Sede e regime fascista nel 1929, è stata confermata nel 1984 con gli Accordi di Palazzo Madama firmati da Bettino Craxi per lo Stato italiano e dal cardinale Agostino Casaroli per la Santa Sede, in sostituzione del Concordato firmato nel 1929 da Benito Mussolini e dal cardinale Pietro Gasparri, da tutti ritenuto ormai incompatibile con la Costituzione repubblicana.

Secondo il vecchio Concordato lo Stato appaltava alla Chiesa cattolica un insegnamento della religione obbligatorio, con diritto all’esonero motivato; l’art. 9 del nuovo concordato l’ha trasformato in insegnamento della religione cattolica (irc) rendendolo facoltativo e impegnando lo Stato a fornirlo a chi lo avesse chiesto all’inizio dell’anno scolastico. Con le successive Intese con le altre confessioni religiose si è confermato che la scelta di non avvalersi non deve creare discriminazioni.

Questa nuova normativa, che ha solo limitato il danno, offre al tempo stesso la possibilità di avviare un processo di radicale cambiamento.

Ogni anno gli studenti della media superiore e i genitori di quelli delle elementari e della media inferiore hanno la possibilità di scegliere se fruire o rifiutare l’insegnamento della religione cattolica che lo Stato è impegnato ad offrire. (1)

Lanciamo un appello perché da quest’anno la scelta sia oggetto di particolare attenzione e diventi strumento per un’affermazione di laicità nella scuola e nella società.

L’aumento considerevole di coloro che rifiutano tale insegnamento imporrebbe in primo luogo una revisione del modo in cui la scuola affronta il problema dell’informazione sui fatti religiosi e, al tempo stesso, un ridimensionamento del regime di privilegio di cui gode la Chiesa cattolica in Italia, la quale così conferma tutta la sua avversità verso il pluralismo religioso.

Nota (1)

Avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica è un diritto: gli studenti delle scuole medie superiori devono esercitarlo; per quelli delle elementari e delle medie inferiori devono esercitarlo i genitori.

All’atto dell’iscrizione la scuola è tenuta a consegnare un modulo per consentire l’espressione del diritto di scelta. Nel modulo devono essere indicate le quattro possibilità riservate a chi sceglie di non avvalersi La mancata consegna costituisce omissione di atto dovuto.

Per coloro che non si avvalgono

Per chi decide di non avvalersi sono previste quattro opzioni alternative durante il tempo destinato all’irc nella classe:

. partecipare ad un’attività didattica alternativa fra quelle predisposte dal collegio docenti;
. coltivare interessi di studio individuale con l’assistenza di qualche docente;
. non svolgere nessuna attività all’interno della scuola;
. non essere presente a scuola.

Quest’ultima possibilità è stata sancita dalla sentenza 13/1991 della Corte Costituzionale per lo “stato di non obbligo” in cui si trovano gli studenti che non si avvalgono dell’irc, stabilito dalla stessa Corte con sentenza 203/1989 che ha confermato la costituzionalità dell’irc solo se realmente facoltativo, smentendo definitivamente ogni altra interpretazione tendente e considerarlo opzionale.

Per coloro che si avvalgono

I programmi per le diverse classi sono formulati dalle autorità ecclesiastiche cattoliche e approvati dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Il loro svolgimento è affidato a insegnanti che continuano ad essere designati dalle autorità ecclesiastiche locali ma pagati dallo Stato. Per loro, nonostante questa anomalia, è stato istituito un ruolo speciale al quale possono accedere solo gli aspiranti approvati dalla gerarchia ecclesiastica, con un concorso speciale. Partecipano al Consiglio di classe potendo intervenire solo per gli studenti che si avvalgono, ma una loro valutazione insufficiente non comporta riparazione. Il loro voto, nel caso in cui il Consiglio sia chiamato a scegliere a maggioranza, non può essere determinante.

Roma, gennaio 2009

Consulta Romana per la Laicità delle Istituzioni
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