Il provvedimento è composto di un solo articolo

Il testo del disegno di legge Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione. Un solo articolo, per il disegno di legge 1369, Assegnato alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del senato. Evidente il carattere ad personam del DDL.

Disegno di legge 1369
Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione

Art. 1.

1. In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di fine vita, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le opposizioni (per quel che ne resta) contestano la violazione dell’art. 32. della Costituzione “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” perché l’obbligo di somministrare l’alimentazione artificiale interesserebbe non le persone non in grado di intendere e di volere, come Eluana, bensì quelle “non in grado di provvedere a se stessi”, e cioé per esempio ai disabili che però non hanno perso coscienza e sono in grado di esprimere una volontà.

Contestata anche la violazione dell’art. 3 della Costituzione secondo cui “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Infatti la legge del governo si applicherebbe solo ai disabili, “non in grado di basare a se stessi”, e non alle persone normodotate e quindi sarebbe inconciliabile con il disposto dell’articolo secondo cui