Ci stiamo organizzando per creare bambini fantasma

di Augusta De Piero
da www.diariealtro.altervista.org

All’Assessore regionale
alla salute e protezione sociale
Al Sindaco di Udine
Agli assessori comunali ai servizi sociali, demografici e di cittadinanza

Egregi signori,

Può accadere che leggi di livello nazionale investano così direttamente la nostra esistenza da esigere, ancor prima di circolari esplicative che ne chiariscano i modi dell’operatività, l’intervento dell’ente locale quale momento di diretto contatto con le persone, minacciate da rischi il cui annuncio é già per sé carico di gravi conseguenze. Le istituzioni in questi casi possono essere, come non mai, garanzie di coesione e ragionevoli certezze nell’organizzazione sociale.

E’ ormai noto, perché anche mezzi di comunicazione spesso sommari e sonnacchiosi ne hanno dato ampia informazione, che la minacciata soppressione del segreto professionale nei confronti degli immigrati irregolari ha mobilitato le coscienze di medici e operatori sanitari in genere, determinati a difendere, insieme ai diritti dei migranti sans papier, la propria etica professionale e il bene della popolazione tutta.

Il comma 5 dell’articolo 35 della Dlgs 286/1998 – di cui il senato ha previsto la soppressione -così recita: “L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano” (Ne é prevista la soppressione alla lettera t) comma 1 del ddl 733).

Perciò non dirò nulla in merito al problema appena richiamato, per soffermarmi invece su un altro aspetto meno noto della questione, anche perché espresso nel disegno di legge in un linguaggio inaccessibile al lettore, che pur avrebbe diritto ad essere informato sui contenuti dell’attività parlamentare.

Oggi le norme ancora in vigore prevedono che gli immigrati non siano tenuti ad esibire il permesso di soggiorno (o analogo documento quale, ad esempio, la carta di soggiorno, come indicato all’articolo 5, comma 8 del Dlgs 286/1998) quando chiedano documenti attinenti lo stato civile.

Così recita il comma 2 dell’art. 6 del Dlgs 286/1998 ” Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.

Se alla Camera dei deputati verrà confermato il testo del ‘pacchetto sicurezza’ già approvato inl Senato non sarà più così: la richiesta degli atti di stato civile comporterà l’esibizione del permesso di soggiorno, di cui –per definizione- un sans papier non dispone. Di conseguenza la nuova legge, se approvata, “introdurrebbe l’obbligo per il cittadino straniero di esibire il permesso di soggiorno in sede di richiesta di provvedimenti di stato civile, tra i quali sono inclusi anche gli atti di nascita” (Comunicato ASGI – 11 marzo 2009 che si riporta integralmente in calce).

Così recita, nel quadro delle Modifiche al testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 proposte dal ‘pacchetto sicurezza’, la lettera f) del comma 1) dell’articolo 45:
”le parole «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «e per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35».

Il nuovo articolo che ho cercato di ricostruire reciterebbe: ”Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.

Per l’aspetto che qui ci interessa così recita l’articolo 35 del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286: “Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani”.

Nella stesura del nuovo articolo le parole ‘atti di stato civile’ scompaiono per essere sostituite dal riferimento alle prestazioni sanitarie previste dall’art. 35 (per cui non sarebbe richiesto il permesso di soggiorno, ma che sono diventate di diffuso interesse per essere soggette a possibilità di conclamata delazione).

Forse gli ‘atti di stato civile’ non sono nominati nel nuovo testo – né per venir riconosciuti, né per essere esclusi al fine dell’esibizione o meno di documenti identificativi – perché. nell’intenzione del legislatore dall’oscuro linguaggio, rientrano fra quelli relativi al “rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati” (sempre elencati nell’ormai famosa lettera f) del comma 1 dell’art. 45) che richiedono l’esibizione previa del permesso di soggiorno o analogo documento.

Ora cerchiamo di immaginare quale circostanza crea la necessità della richiesta dell’atto di stato civile che attesta una nascita: é evidentemente quella del parto, quando una mamma riconosce formalmente che una relazione d’amore durata nove mesi approda all’autonomia di un essere umano oppure decide di non riconoscerlo o viene costretta a tanto dalle circostanze (in cui rientrerebbe a pieno titolo il pacchetto sicurezza). La sua volontà é certificata nell’apposito modulo “Certificato di assistenza al parto”, compilato dall’ostetrica o dal medico che assiste al parto, in cui sono riportate anche le generalità della madre (data di nascita, comune di residenza e cittadinanza). A questo primo atto seguirà la registrazione presso il comune di residenza.

Se ciò le viene reso impossibile dall’assenza di un pezzo di carta, il permesso di soggiorno appunto, il neonato sarà un individuo insostituibilmente presente nel divenire dell’umanità, ma inesistente all’anagrafe, impossibilitalo ad essere riconosciuto figlio dei suoi genitori che, comunque, offrirebbero allo stato italiano la possibilità di censire una fetta di stranieri irregolari.

Che accadrà di quel piccolo?

Se la mancata registrazione del bambino all’anagrafe comunale verrà incrociata con i dati del certificato di assistenza al parto, ne potrebbe conseguire l’espulsione della non-mamma (é possibile essere riconosciute madri di fantasmi?). Le norme ancora in vigore prevedono che le puerpere non possano venir espulse, per rispettare il diritto del neonato ad essere accudito, appunto, dalla sua mamma.

A chi spetterebbe la cura di fantasmi neonati nella previsione del legislatore ita
liano? Oppure quel piccolo potrebbe venir sottratto alla madre (che volesse prendersene cura pur senza poterlo riconoscere, se, per farlo, dovesse esibire il fatal pezzo di carta di cui qualsiasi irregolare non dispone) e inserito di forza in qualche rinato istituto, a beneficio dei gestori dello stesso.
In tal caso chi si occuperebbe di strapparlo dalle braccia della madre per adempiere al dettato criptato nella lettera f del comma 1 dell’art. 45?

E se la madre, indotta dalla paura della delazione sanitaria, lo partorisse occultamente (affrontando tutti i conseguenti danni per la salute sua e del piccolo) potrebbe facilmente esserle tolto da organizzazioni criminali per venir immesso in qualche canale finalizzato al ‘dono’ d’organi, allo sfruttamento sessuale, ad adozioni illegali (simili nell’origine a quelle praticate in Argentina ai tempi dei colonnelli) o ad altro obiettivo perverso.

Si permetta infine ad una singola cittadina di chiedere al Sindaco in virtù del Suo ruolo e agli Assessori nell’ambito delle rispettive competenze, se vogliano preoccuparsi della questione almeno per lo sconcio imposto ai servizi anagrafici, qualora accettino, a seguito di un’omissione che in futuro potrebbe essere imposta, che sul loro territorio si costruiscano apolidi o bimbi fantasma.

Non sembra che la gravità del problema consenta un’attesa silente e passiva della deprecata, ma possibile, approvazione del pacchetto sicurezza, un’attesa che non si assicuri la precostituzione di difese delle persone minacciate e insieme della dignità dell’ente locale.

E permetta l’assessore regionale, sempre ad una persona scollegata da qualsiasi vincolo di appartenenza politica o associativa, di chiedere che vengano allertati -nell’ambito dei poteri della regione- i comuni e i punti nascita perché ottemperino, nonostante tutto, il dettato della Legge 27 maggio 1991, n.176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 di cui si trascrivono pochi articoli (precisando che il termine fanciullo indica convenzionalmente il minore).

Articolo 2
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Articolo 7
1. Il fanciullo e’ registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se cio’ non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Articolo 8
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a perseverare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo e’ illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Distinti saluti