Matrimonio e ordine. Sacramenti compatibili?

Carissimi,
vi invio un documento sul celibato dei presbiteri presentato in ben tre chiese di Palermo e sul quale le assemblee si sono pronunciate.

Saluti
Nino Spitalieri

Palermo, 28/9/2007

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www.comunitasansaverio.it

Comunità S.F.Saverio

Matrimonio e ordine. Sacramenti compatibili?

L’assemblea permanente della Comunità di San Francesco Saverio ha scelto di discutere il tema della compatibilità tra il sacramento del matrimonio e il sacramento dell’ordine.
Le due vocazioni e quindi i due sacramenti, nella vigente normativa della Chiesa Cattolica, sono ritenuti in genere non conciliabili tra loro.
Ci siamo posti le domande:
è possibile che esistano sacramenti tra loro non compatibili e che la presenza di uno escluda quella di un altro?
è possibile trovare un fondamento teologico in questa divisione e conseguentemente nell’istituzione del celibato per i presbiteri?

Prima di offrire una scheda storica sull’argomento, riteniamo opportuno ricordare che nel Nuovo testamento (1 Timoteo 3; Tito 1) viene prospettato tranquillamente il collegamento tra ministero ordinato e famiglia, anzi si afferma che chi ha guidato bene la sua famiglia può essere più predisposto a guidare la famiglia più grande della comunità.
Il fatto che, nel corso della storia, si sia affermata la ‘convenienza’ del celibato per il ministero ordinato non comporta di per sé l’affermazione di ‘sconvenienza’ del matrimonio (e della famiglia) per il ministero; inoltre, la norma disciplinare e le motivazioni spirituali e teologiche proposte dal Magistero in risposta a esigenze e opportunità emerse nel corso dei secoli, oggi potrebbero risultare meno adeguate soprattutto alla luce della riscoperta del valore del matrimonio, del femminile, della corporeità, della sessualità.

Su tutta questa tematica sarebbe bello che le diverse comunità possano esprimere il loro parere anche per verificare fino a che punto le scelte del precedente passato siano per davvero accettate e condivise; certamente è desiderio di tutti che il ministero a servizio della comunione sia reso da una persona matura (in tutti i sensi) e capace di arricchirsi del confronto con la comunità..

Non riteniamo fondata, inoltre, la preoccupazione di alcuni che ritengono incompatibile l’oneroso impegno del servizio di presbitero con la cura della famiglia. Infatti, in ordine alle molteplici funzioni che oggi i presbiteri sono chiamati a svolgere, riteniamo che parecchie di queste, che esulano dal proprio specifico sacramentale, potrebbero essere assolte da altri fratelli e sorelle riconosciute dalla comunità competenti nei tre ambiti profetico (annuncio della Parola, catechesi…), regale (servizio alla carità, sfera economica amministrativa) e sacerdotale (servizio cultuale, preghiera…). Ciò, oltre a contribuire a una maggiore partecipazione dei fedeli alla corresponsabilità delle scelte comunitarie, lascerebbe al presbitero il tempo necessario per vivere con equilibrio e gioia il suo ministero, frutto di una scelta matura, pienamente libera e consapevole.

Scheda storica

Prima del secolo IV, sia in Occidente che in Oriente, nessuna legge canonica, generale o particolare, vieta l’ordinazione di uomini sposati, né obbliga preti sposati a separarsi dalla moglie o ad osservare la continenza nel matrimonio. Risulta che non vengono ordinati solo i cosiddetti bigami, coloro che avevano contratto due matrimoni legittimi (successivi). Nella pratica in qualche chiesa si va introducendo l’uso di conferire l’ordinazione di preferenza agli asceti questo perché la continenza permette di appartenere al Signore senza divisione; si comincia a sottolineare anche il valore della paternità spirituale.
Non va dimenticato che sullo sfondo c’è il pregiudizio che in ogni relazione sessuale, anche santificata da un legittimo matrimonio, c’è qualcosa di impuro e vergognoso; detto pregiudizio era alimentato dallo gnosticismo e dall’encratismo, eresie che, pur condannate ufficialmente dalla Chiesa, facevano sentire la loro influenza in alcuni atteggiamenti spiritualeggianti. “La preghiera dell’uomo e della donna in stato di purezza non è la stessa preghiera fatta dopo l’unione. Le preghiere rivolte a Dio da coloro che si sono uniti non sono pure, anche se essi sono uniti in maniera legittima” (Origene).
Dal IV secolo cominciano ad emergere in alcune chiese due proibizioni: è vietato al prete celibe al momento dell’ordinazione di contrarre matrimonio; è vietato ad uno sposato che viene insignito del sacerdozio continuare ad avere relazioni coniugali con la moglie, può tuttavia coabitare con lei.
Nel V secolo l’Occidente comincia a fare della continenza un obbligo per tutti i ministri sposati; per i padri latini, sulla scia del divieto dell’atto coniugale imposto ai leviti –nell’Antico Testamento– nel giorno in cui erano di servizio al tempio, il prete deve astenersi dall’unione coniugale al fine di riservarsi puro per la preghiera e per il culto, l’Oriente nella stessa epoca segue una via diversa: vescovi, preti e diaconi possono usare del matrimonio; successivamente solo il vescovo dovrà astenersi. In particolare, Dal VI al X secolo permane l’orientamento della continenza nel matrimonio, ferma restando la possibilità di mantenere con sé la moglie; si ricorre ad alcune indicazioni per favorire l’osservanza della continenza (camere o letti separati, la presenza di un sorvegliante…).
Carlo Magno, creando scuole per giovani chierici e abbassando l’età per il diaconato ed il suddiaconato, contribuisce a modificare il reclutamento del clero: sempre più spesso si conferiscono gli ordini a chierici giovanissimi educati sin dall’infanzia in vista del sacerdozio; ad un clero sposato costretto alla continenza si va sostituendo pian piano un clero celibe, al quale si va imponendo anche una vita in comune.
All’alba del secondo millennio la situazione del clero è la seguente: a. troviamo uomini sposati prima della loro ordinazione, coabitano con la moglie ma sono costretti alla continenza; vengono occupati soprattutto nelle parrocchie rurali; b. troviamo ministri celibi, ordinati giovani, alcuni di loro praticano la vita comune; c. troviamo ministri celibi, ordinati giovani, che poi contraggono un’unione stabile con una donna, unione considerata come matrimonio valido anche se illecito.
Con la riforma gregoriana, dal sec. XI in poi l’ideale monastico della castità viene imposto al clero; pertanto, viene allontanata ogni donna, sia la sposa legittima che la donna occasionale; ogni donna che vive sotto lo stesso tetto viene considerata concubina. Detta riforma incontra resistenze come si intravede anche dal motto divenuto proverbiale nel secolo XII: si non caste, tamen caute, cioè se non puoi restare casto, almeno sii cauto; un vescovo addirittura rischiò di essere ucciso dai preti cui aveva imposto di separarsi dalle mogli.
Il Concilio Lateranense I (1123) consente la presenza della madre, sorella, zia paterna o materna o “altre donne che non danno adito ad alcun sospetto motivato”; il Concilio Lateranense II (1139) definisce nullo il matrimonio contratto da un prete (impedimento dirimente); il nuovo orientamento canonistico si oppone a quello precedente che aveva considerato valida, anche se illecita, l’unione stabile dei preti. Sullo sfondo della nuova legislazione si fa sentire, oltre alle mot
ivazioni religiose, anche la preoccupazione di non disperdere il patrimonio ecclesiastico attraverso gli eredi dei ministri ordinati.
Dopo il secolo XII non c’è niente di rilevante nella legislazione sul celibato sacerdotale; difficile dire se nella prassi le indicazioni venivano osservate sia nei confronti della castità che del matrimonio; curioso che nel 1558, in Sardegna, un padre gesuita assiste alla celebrazione pubblica e solenne del matrimonio di un prete.
Dal secolo XVII in poi la pratica ascetica della castità conferisce al prete celibe un maggiore prestigio, assicura la sua autorità, stabilisce una distanza, se non proprio una separazione, tra lui ed il popolo.
Circa la situazione del presente non è facile affermare fino a che punto venga osservata la continenza, tenuto conto che migliaia di preti hanno chiesto la dispensa e, da confessioni (riservate o ormai naviganti via internet), emerge talvolta anche il fenomeno (non quantificabile) di una vita parallela o di relazioni episodiche; ciò non esclude che, quasi certamente, la maggior parte del clero viva anche con serenità e coerenza gli impegni presi.
(per un approfondimento della tematica, cf M. Dortel-Claudot, Il celibato nei secoli, in G. Concetti, (dir.) Il prete per gli uomini d’oggi, Ave, Roma 1975, pp 735-752)-

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Mozione su ministero ordinato e matrimonio

Premesso
che la legge sul celibato ecclesiastico si è affermata lentamente in Occidente soprattutto a partire dagli inizi del secondo millennio (pur con qualche intervento precedente);
che la chiesa ortodossa ha seguito un’altra strada,
che essa è stata contestata dalle chiese della Riforma;

premesso
che il matrimonio e il ministero ordinato (diaconato, presbiterato ed episcopato) sono due sacramenti ed in quanto doni di Dio non possono che arricchire la vita spirituale delle persone;

pur riconoscendo
che la situazione celibataria è compatibile col ministero ordinato,
ci si chiede se non possa esserlo anche la condizione di sposati;

pertanto si chiede:

a. Potrebbe essere candidato agli ordini anche qualche padre di famiglia specialmente se, avendo dato buona testimonianza nella guida della sua famiglia, viene riconosciuto da parte della comunità idoneo a esercitare il ministero ordinato? Sì No

b. Se un presbitero scopre la vocazione al matrimonio dopo l’ordinazione sacerdotale e volesse aderirvi, ritiene che deve essere obbligato a lasciare il ministero? Sì No

c. Ritieni opportuno che i presbiteri che, avendo scelto il matrimonio, sono stati precedentemente “ridotti allo stato laicale” vengano reintegrati nel ministero (se lo richiedano)? Sì No

Domenica 23 settembre 2007, su proposta dell’assemblea ecclesiale permanente, le Comunità di San Francesco Saverio, S. Isidoro Agricola (Chiesa dei fornai), San Gabriele, hanno votato sui quesiti relativi alla compatibilità tra i sacramenti del matrimonio e dell’ordine.

I 478 votanti si sono espressi come segue:

Per il primo quesito:
Potrebbe essere candidato agli ordini anche qualche padre di famiglia specialmente se, avendo dato buona testimonianza nella guida della sua famiglia, viene riconosciuto da parte della comunità idoneo a esercitare il ministero ordinato?
hanno votato per il SI in 388 (81,2%), per il NO in 87 (18,2%) si sono astenuti in 3 (0,6%)

Per il secondo quesito:
Se un presbitero scopre la vocazione al matrimonio dopo l’ordinazione sacerdotale e volesse aderirvi, ritiene che deve essere obbligato a lasciare il ministero?
hanno votato per il SI in 154 (32,2%), per il NO in 315 (65,9%) si sono astenuti in 9 (1,9%)

Per il terzo quesito:
Ritieni opportuno che i presbiteri che, avendo scelto il matrimonio, sono stati precedentemente “ridotti allo stato laicale” vengano reintegrati nel ministero (se lo richiedano)?
hanno votato per il SI in 370 (77,4%), per il NO in 100 (20,9%) si sono astenuti in 8 (1,7%)