Le note nere nel decreto sicurezza

di Gianni Modaffari
da www.aprileoline.info

Il Testo unico sulla sicurezza ha attivato un processo educativo nelle aziende e tra i lavoratori. Dietro l’obiettivo di modificarlo, l’intento ideologico di attaccare il mondo dell’occupazione, restringendone i diritti. E’ necessario un tavolo tecnico-politico per lo studio della legge e delle possibili migliorie, oltre ad una fase di lotta politica per difenderla, perchè è comunque un buon testo

Sappiamo da sempre che il Ministro Sacconi è nemico delle norme sulla sicurezza nei posti di lavoro. Egli incarna la visione padronale dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori. I primi sono, nell’ottica iperconsevatrice del Ministro, eroiche e generose entità che, rischiando del proprio e sacrificando la propria esistenza nel periglio della concorrenza, assicurano il progresso economico e la sopravvivenza della società. Rappresentano, senza possibilità di dubbio, “la ricchezza e la speranza della Nazione” e sono imprescindibili.

Gli altri, i lavoratori, sono invece quelli che si avvantaggiano del sacrificio dei primi e che, senza qualunque apprezzabile virtù, sono soliti avanzare pretese sproporzionate ed ingiustificabili a fronte della loro cronica, costante, peculiare sostituibilità, o meglio ancora della condizione di essere umano in “esubero”.

È proprio in questo paradigma culturale che deve essere ricercato il nesso eziologico della crociata sacconiana, con patrocinio della “ragazza-prodigio” di Viale dell’Astronomia, contro il D.lgs 81/08. Non centrano nulla le sanzioni o le norme contenute in quel testo! Non crederete davvero che i “confindustriali” temessero quelle sanzioni? No, non diciamo sciocchezze. Il testo unico e le sue sanzioni erano destinati in gran parte alle piccole e piccolissime aziende.

Proviamo a verificare se, da quando è entrato in vigore l’81/08, sono stati effettuati controlli nelle grandi realtà industriali e in che percentuale rispetto ai controlli eseguiti presso i minuscoli cantieri edili o le piccolissime aziende. Proviamo a verificare a chi sono state comminate le sanzioni, per decine di migliaia di euro, a volte effettivamente su questioni molto discutibili, in occasione di questi controlli. Ecco, vedremo che non è certo Confindustria che dovrebbe mobilitarsi a propria difesa.

Allora perché questa alzata di scudi? È evidente: si tratta di una battaglia ideologica. Il diritto alla salute ed alla sicurezza nella vita lavorativa è una potente leva che, se utilizzata, conduce alla consapevolezza di appartenere ad una determinata categoria di persone: quelli che sono esposti ai rischi, per esempio, e su questa consapevolezza si potrebbero innestare ulteriori motivazioni rivendicative.

Mai come oggi, almeno nella fase successiva alle grandi lotte del movimento operaio novecentesco, il lavoro è stato considerato come una “concessione”, una generosa e benevola concessione che, così come viene elargita, può, di punto in bianco, essere revocata.

Il tandem Marcegaglia-Sacconi, con le sue accelerazioni apparentemente pragmatiche, è concentrato a scardinare, o ad indebolirli ulteriormente, concetti elementari ed al tempo stesso divenuti oggi utopistici: il lavoratore è un essere umano e come tale è portatore di diritti inalienabili, tra questi anche la sua salute, che deve essere tutelata durante la sua vita lavorativa. Questo è ad esempio un concetto semplice. Ma se il lavoro, e quindi l’elemento che trasforma l’essere umano, altrimenti in carico alla società, in “lavoratore”, è una “concessione”, allora io, generoso “concedente” non posso badare anche alla tua salute ed oltretutto rischiando penalmente!

Ecco da dove parte la crudele e abietta idea di allargare – se così sarà – il campo di responsabilità in capo al lavoratore, imponendogli ulteriori sanzioni. Va detto che già nel D.lgs. 81/08 sono ingiustamente previste sanzioni a carico dei lavoratori, sanzioni che erano state oculatamente cassate in modifiche successive al D.lgs. 626/94.

Ma la vera bomba, il macigno sulla già angusta via per la sicurezza sul lavoro, è l’idea di certificare con organismi bilaterali la rispondenza dell’organizzazione aziendale in termini di sicurezza, dando così l’idea di poter evitare, o comunque anestetizzare i controlli degli organismi preposti. Una vera involuzione culturale ed un segnale di possibile impunità che non tarderà dare i suoi effetti venefici.

Con il testo unico, per quanto perfettibile e modificabile potesse essere, si era messo in movimento un meccanismo che induceva i titolari di aziende, soprattutto quelle piccole e piccolissime -benché titolari di attestati di frequenza a quei ridicoli corsi di 16 ore che danno loro la possibilità di ricoprire il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nelle loro aziende- a rivolgersi a persone esperte e di cominciare a dare applicazione ad alcuni elementari dispositivi, anche di carattere organizzativo, che si traducevano in maggior sicurezza ed in maggior conoscenza, non solo delle norme, ma anche della oggettiva importanza della corretta impostazione lavorativa.

Si cominciava a far capire, almeno a qualcuno, che la sicurezza sul lavoro è un bene primario! Anche di natura economica; che non è affatto complicato applicare le norme; che la migliore organizzazione, oltre che in più sicurezza si traduce spesso in maggiore produzione ed altro ancora.

Tutto questo “processo educativo”, con l’introduzione delle autocertificazioni “Bi-tri-quatris- laterali”, andrà irrimediabilmente perduto, con tutti i danni che si possono immaginare.

Credo che sia un dovere di tutti noi quello di difendere il diritto a lavorare senza morire, senza ammalarsi e senza condannarsi ad una vecchiaia di stenti e malattie.

Propongo l’attivazione di un tavolo tecnico-politico per lo studio del testo unico e delle possibili migliorie da introdurre, e successivamente una fase sensibilizzazione e di lotta politica, anche a livello internazionale, perché in ogni luogo dove esiste una produzione, e quindi dei lavoratori, quelle norme, vengano applicate.

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L’analisi
di Marco Bazzoni

Venerdì il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto correttivo al Dlgs 81/08 (Testo Unico sicurezza sul lavoro), che ovviamente non entrerà subito in vigore, perchè dovrà passare al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, delle commissioni parlamentari e delle parti sociali.

Da come la racconta l’esecutivo, il decreto correttivo varato dal governo sul tema della sicurezza e la salute nei posti di lavoro è migliorativo per i lavoratori, però si è badato bene dal pubblicarlo sul sito del Governo. Siamo veramente sicuri che le cose stiano come ci vengono presentate?

Art 14 del Dlgs 81/ 08 (Disposizioni per il contrasto di lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori):

Il comma 1 è stato praticamente sostituito, adesso per sospendere un attività imprenditoriale non basteranno più delle “gravi e reiterate” violazioni, ma ci vorranno “gravi e plurime” violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, cioè almeno 3,

Lettera c, comma 4: prima c’era una sanzione pecuniaria aggiuntiva unica di 2500 euro, rispetto al comma 6, adesso, la sanzione scende a 1500 euro nel caso di sospensione di lavoro irregolare, mentre è di 2500 euro, nel caso di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Comma 10: Per il datore di lavoro che non ottomperava al provvedimento di sospensione, c’era l’ar
resto fino a 6 mesi, adesso ci sono due ipotesi, l’arresto fino a 6 mesi nell’ipotesi di gravi e plurime violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2500 euro a 6400 euro, nel caso di sospensione per lavoro irregolare.
E’ stato aggiunto un comma 11 bis, in cui si dice chiaramente che il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare, non si applica nel caso di primo lavoratore occupato dall’impresa che non abbia mai avuto in precedenza dipendenti.

Art 25 del Dlgs 81/08 (Obblighi del medico competente):

Lettera e: prima il medico competente doveva consegnare al lavoratore, in caso di licenziamento, tutta la documentazione sanitaria in suo possesso.Adesso gli consegna copia della cartella sanitaria di rischio, la quale deve essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro, mentre l’originale della cartella sanitaria viene conservata dal datore di lavoro per almeno 10 anni.

Art 41 del Dlgs 81/08 (Sorveglianza Sanitaria):

Lettera a: Prima il medico competente effettuava la sorveglianza sanitaria in base alla normativa vigente, alla direttive europee, nonchè dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all’articolo 6, ma il Governo Berlusconi ha pensato bene di cancellare, in base alle direttive europee.

Lettera e: si cancella il divieto della visita medica preassuntiva, violando lo Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 1970). Inoltre si istituisce l’obbligo della visita medica alla ripresa del lavoro, dopo una lunga malattia (almeno sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansioni.

Art 42 del Dlgs 81/08 (Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica):

Comma 1: Prima in caso di inidoneità alla mansione specifica, un lavoratore, ove possibile veniva adibito ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute, e in caso di mansione inferiore, conservava la retribuzione corrispondente alla mansione svolta, nonchè la qualifica originaria. Adesso conserva lo stesso la retribuzione corrispondente in caso venga adibito a mansione inferiore, ma non la qualifica originaria.

Art 55 del Dlgs 81/08 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente):

L’articolo 55 è stato completamente riscritto. Prima per il datore di lavoro che ometteva la valutazione dei rischi, c’era l’arresto da quattro a otto mesi o in alternativa l’ammenda da 5000 a 15000 euro, adesso l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2500 a 6400 euro. Per le aziende che esponevano i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni e mutageni e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica amianto, c’era l’arresto da 6 mesi ad un anno, adesso la pena dell’arresto scende da quattro fino a 8 mesi. Inoltre molte sanzioni dei datori di lavoro e dei dirigenti sono state dimezzate.

Art 56 del Dlgs 81/08 (Sanzioni per il preposto):

Anche l’articolo delle sanzioni per il preposto è stato completamente riscritto. Prima il preposto che non vigilava sull’osservanza dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, di sicurezza sul lavoro, di uso di DPI a loro disposizione, che faceva riprendere l’attività lavorativa in caso di un pericolo grave ed immediato, che non segnalava al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia in ogni altra situazione di pericolo, venivano puniti con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2000 euro, adesso con l’arresto fino a 2 mesi o con l’ammenda da 400 a 1200 euro.

Art 58 del Dlgs 81/08 (Sanzioni pe il medico competente):

Anche l’articolo 58 è stato completamente riscritto. Il medico competente che non consegnava al datore di lavoro, alla cessazione del suo incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, al lavoratore, in caso di licenziamento, la documentazione sanitaria in suo possesso, veniva punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 500 a 2500 euro.Adesso con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro. Il medico competente che non effettuava la sorveglianza sanitaria, che non istituiva le cartelle sanitarie di rischio, che non forniva informazioni sulla sorveglianza sanitaria ai lavoratori e a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, era punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 1000 a 4500 euro.Adesso con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1200 euro.

Art 59 del Dlgs 81/08 (Sanzioni per i lavoratori):

Anche l’articolo 59 è stato completamente riscritto. Si aumenta le sanzioni per i lavoratori che non osservavano le disposizioni impartite dal datore di lavoro, che non utilizzavano correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche i dispotivi di sicurezza, che non usavano correttamente i DPI, ecc.
Prima il lavoratore era punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro. Adesso con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro.

Art 60 del Dlgs 81/08 (Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci di società semplici ed operanti nel settore agricolo):

Anche l’articolo 60 è stato completamente riscritto. Prima i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori del settore agricolo, che non utilizzavano attrezzature di lavoro conformi, che non utilizzavano i DPI, venivano puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 200 euro.Adesso con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 100 a 500 euro. Mentre sparisce la sanzione amministrativa da 50 a 300 euro, in caso non siano muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora svolgano la propria attività in caso di regime di appalto o subappalto.

Art 68 (Sanzioni per il datore di lavoro):

Anche l’articolo 68 è stato completamente riscritto. Il datore di lavoro che non vietava l’accesso ai lavoratori in luoghi di lavoro in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo di vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, era punito con l’arresto da 6 a dodici mesi o con l’ammenda da 4000 a 16000 euro. Adesso con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2500 a 6400 euro.

Queste sono solo alcune delle modifiche al Testo Unico, ma già bastano per capire che il testo unico è stato completamente stravolto, e le cose non stanno purtroppo come dice Sacconi: eccome se si abbassa la guardia sulla sicurezza sul lavoro.