IL CREDITO SCOLASTICO PER LA FREQUENZA DELLA RELIGIONE CATTOLICA È ILLEGITTIMO

ACCOLTO IL RICORSO DELLA CONSULTA ROMANA PER LA LAICITÀ DELLE ISTITUZIONI: IL CREDITO SCOLASTICO PER LA FREQUENZA DELLA RELIGIONE CATTOLICA È ILLEGITTIMO
da www.italialaica.it

Il Tar del Lazio ha accolto due ricorsi proposti per l’annullamento delle Ordinanze ministeriali emanate dall’allora Ministro P.I. Fioroni per gli esami di Stato del 2007 e 2008

Con sentenza n. 7076 del 17 luglio 2009 il Tar del Lazio ha accolto due ricorsi proposti per l’annullamento delle Ordinanze ministeriali emanate dall’allora Ministro P.I. Fioroni per gli esami di Stato del 2007 e 2008 che prevedevano la valutazione, ai fini determinazione del credito scolastico,della frequenza dell’insegnamento della religione cattolica . I ricorsi erano stati proposti dalla Consulta Romana per la laicità, insieme a diverse Confessioni religiose non cattoliche ed a numerose associazioni tra le quali l’Associazione “Per la scuola della Repubblica” :

La sentenza è importante non solo perché dà una concreta applicazione al principio supremo della laicità dello Stato nei termini in cui era stato affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n.203/1989, ma anche perché ha affermato che nel caso in questione si invoca la tutela di “valori di carattere morale, spirituale e/o confessionale che… sono tutelati direttamente dalla Costituzione che attengono alla personalità dell’essere umano e che quindi come tali non possono restare estranei all’alveo della tutela del giudice amministrativo”

Ha, a tal proposito, precisato il TAR che “qualsiasi religione – per sua natura – non è né un’attività culturale, né artistica, né ludica, né un’attività sportiva, né un’attività lavorativa, ma attiene all’essere più profondo della spiritualità dell’uomo ed a tale stregua va considerata a tutti gli effetti.

Di qui l’interesse (giuridicamente rilevante) dei non credenti ovvero dei differentemente credenti ad impugnare gli atti che ritengono violino le loro più profonde convinzioni morali o religiose”.

Nel merito il TAR, dopo aver ricordato il principio della laicità dello Stato, enunciato dalla Corte Costituzionale come ” garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà religiosa, in regime di pluralismo confessionale e culturale (C. Cost. n.203/89), ha precisato che ” sul piano giuridico , un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico”, la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica deve essere assolutamente libera e in nessun modo condizionata .

“In una società democratica” ha affermato il TAR,” certamente può essere considerata una violazione del principio del pluralismo il collegamento dell’insegnamento della religione con consistenti vantaggi sul piano del profitto scolastico e quindi con un’implicita promessa di vantaggi didattici, professionali ed in definitiva materiali”.

Le Ordinanze ministeriali (anche la Gelmini ha ovviamente adottato lo stresso criterio di Fioroni), prevedendo un vantaggio per gli studenti avvalentisi dell’IRC, possono avere l’effetto ” di indurre gli studenti a rinunciare alle scelte dettate dalla propria coscienza .in vista di un punteggio più vantaggioso nel credito scolastico.

Sulla base di queste argomentazioni, molto sommariamente riassunte, il TAR del Lazio ha ritenuto discriminatorie le Ordinanze emanate dal Ministro dell’epoca, cioè Fioroni, e le ha annullate.

Quali sono gli effetti di tale sentenza? Anzitutto, se il nostro fosse uno Stato di diritto , dovrebbe rappresentare un precedente che nelle prossime ordinanze dovrebbe essere applicato. In secondo luogo, se per effetto di tale illegittima discriminazione, alcuni alunni hanno subito un qualche pregiudizio (una valutazione inferiore per mancata valutazione dell’IRC) potrebbero esercitare un’azione legale di natura risarcitoria .

L’aspetto più importante è però la concreta applicazione da parte di un Tribunale del principio di laicità che non può essere un principio astratto, ma che deve essere declinato in tutti gli aspetti concreti della società.