La frusta globale

di Antonio Marafioti
da www.peacereporter.net

Il caso di Lubna. Avrebbe potuto chiedere scusa e ammettere lo scandalo e vedersi così condonate trenta delle quaranta frustate prescritte dalla legge islamica. Più semplicemente, avrebbe potuto appellarsi all’immunità garantitale dalle Nazioni Unite per allontanare gli agenti della polizia dell’ordine pubblico dal tavolo dove stava semplicemente consumando un drink con le amiche. Invece Lubna Ahmed Al Hussein, giornalista quarantenne e addetta stampa dell’Onu ha deciso di sfidare ciò che lei stessa ha definito “una sentenza di morte per la società”. Rinviata a giudizio per il prossimo 7 settembre su di lei pende il capo d’accusa di “atti osceni” previsto dall’articolo 152 del codice penale del Sudan. Pena quaranta frustate. Di fronte alla storia della lotta per i diritti civili Lubna ha già vinto la sua causa non piegandosi a una prescrizione che mortifica la dignità delle donne. Per sapere se la giornalista riuscirà a spuntarla anche di fronte ai giudici sudanesi si dovrà aspettare ancora un altro mese. Ma il caso di Lubna è solo la più nota fra le migliaia di infrazioni dei diritti dell’uomo che ogni giorno si verificano nel mondo.

Sono circa quarantasei i paesi che oggi ammettono, più o meno esplicitamente, la pena corporale nei loro ordinamenti giuridici. Il numero cresce a settantaquattro se si considerano le torture inflitte nelle prigioni, nei riformatori e le punizioni fisiche previste da alcuni ordinamenti scolastici. Nel novero dei paesi presenti in questa speciale classifica spiccano due grandi gruppi. Da una parte ci sono gli stati di matrice islamica come l’Iran, il Pakistan, l’Afghanistan, lo Yemen, il Qatar e la Nigeria, nei quali viene applicata la sharia, la legge di derivazione coranica che ammette il ricorso a pene corporali per una cerchia di reati come il furto, l’adulterio e la fornicazione. L’altro gruppo è costituito dalle ex colonie del Regno Unito come, fra le altre, India, Singapore, Uganda, Bahamas, Tanzania e Tonga. L’ordinamento giuridico di questi Stati rivela ancora il potente influsso del sistema legale britannico durante la dominazione dei secoli scorsi. Gli inglesi furono infatti i primi che applicarono la pena corporale come strumento di condanna per i reati. Non c’è bisogno, comunque, di guardare così indietro nel tempo per trovare casi di pene corporali inflitte in Inghilterra. E’ il caso del giovane militare dell’esercito di Sua Maestà umiliato nel 2007 dai suoi commilitoni per aver infranto le “regole della Regina”, un supposto codice d’onore non scritto vigente nella caserma incriminata. Il giovane fu costretto a scegliere una carta fra le 52 del mazzo per stabilire quante frustate avrebbe ricevuto dai suoi compagni.

Nei democraticissimi Stati Uniti e più precisamente nella scuola cattolica privata St.Augustine, a New Orleans, un professore ha colpito con una verga un alunno per supposti problemi di disciplina. L’Australia batte ogni record fra i paesi cosidetti occidentali. Nel luglio del 2006 l’allora ventunenne David Sheridan, volontario su un battello turistico, ha ricevuto dodici frustate sul ponte della nave davanti agli occhi allibiti dei presenti. La colpa ascrittagli è stata quella di essersi lamentato della cucina di bordo. Ben più pesante da quella di Sheridan è stata la sorte di Saeed Ghanbari massacrato nell’estate del 2007 con ottanta staffilate nella piazza principale di Qazvin, a ovest di Teheran. Una corte religiosa lo ritenne responsabile di abuso d’alcool e di aver fatto sesso fuori dal matrimonio. Anche la sharia tiene in considerazione l’età come fattore aggravante di un singolo reato. Non fu così in Nigeria il 24 novembre del 2002 quando Mohammed Abubakar, di soli 13 anni, fu condannato alla fustigazione pubblica per aver rubato una pecora del valore di 30 dollari. Allora il giudice si disse clemente per aver evitato al ragazzino la regolare pena prevista, ovvero l’amputazione delle mani.