Il rispetto dei diritti civili a colpi di sentenze

di Cecilia Maria Calamani
da www.resistenzalaica.it

Proprio qualche mese fa, ci chiedevamo se l’ordinanza introdotta dall’ex ministro dell’Istruzione Giuseppe Fioroni – secondo la quale la frequenza dell’ora di religione o dell’ora alternativa può concorrere al credito formativo degli studenti – rispettasse il supremo principio di laicità dello Stato sancito nella nostra Costituzione. Nelle scuole superiori, infatti, non esistono percorsi alternativi all’insegnamento della religione cattolica (IRC) e i ragazzi che scelgono di non avvalersene sono costretti a bighellonare in istituto o fuori, a seconda delle indicazioni dei genitori.

Maturare credito formativo con la frequenza al corso di religione cattolica, quindi, porta come logica conseguenza la discriminazione dei ragazzi non cattolici. A peggiorare la situazione sono intervenuti poi i recenti tagli al personale docente inferti dall’attuale ministro Mariastella Gelmini, che hanno eliminato anche la più remota speranza di poter istituire corsi alternativi per carenza di insegnanti.

La risposta è arrivata dal Tar del Lazio che, con sentenza n. 7076 del 17 luglio 2009 ha accolto due ricorsi per l’annullamento dell’ordinanza dell’ex ministro Fioroni per gli esami di Stato del 2007 e 2008. I ricorsi sono stati presentati da alcuni studenti insieme a numerose associazioni laiche (tra cui l’UAAR) e confessioni religiose non cattoliche.

Il TAR ha affermato che “l’attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti e dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato Italiano non assicura identicamente la possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni ovvero per chi dichiara di non professare alcuna religione”.

Nella sentenza si legge ancora: “Lo Stato, dopo aver sancito il postulato costituzionale dell’assoluta, inviolabile libertà di coscienza nelle questioni religiose, di professione e di pratica di qualsiasi culto ‘noto’, non può conferire ad una determinata confessione una posizione ‘dominante’ – e quindi una indiscriminata tutela ed un’evidentissima netta priorità – violando il pluralismo ideologico e religioso che caratterizza ogni ordinamento democratico moderno”. “Qualsiasi religione – continua la sentenza – per sua natura non è né un’attività culturale, né artistica, né ludica, né un’attività sportiva né un’attività lavorativa, ma attiene all’essere più profondo della spiritualità dell’uomo ed a tale stregua va considerata a tutti gli effetti”.

Un importante successo, quindi, è stato raggiunto. Ma la strada è ancora lunga.

Rimane, ad esempio, l’anomalia tutta italiana voluta nel 2003 da un altro eccelso ministro dell’Istruzione, Letizia Moratti: lo stipendio degli insegnanti di religione, scelti dalla Curia a suo insindacabile giudizio, viene pagato dallo Stato italiano. E se il Vescovo non rinnova l’incarico annuale a uno di loro, questi può accedere alle graduatorie per l’insegnamento di altre discipline, magari superando in punteggio colleghi entrati in ruolo per regolare concorso e non per nomina vescovile.

Questa sentenza del TAR del Lazio ci fa riflettere su una situazione più generale, che riguarda la palese prevaricazione dei basilari diritti dei cittadini presente in alcune leggi recentemente approvate o in via di approvazione.

Il Parlamento legifera in barba alla Costituzione e poi starà agli organismi preposti – qualora interpellati – e infine alla Corte costituzionale verificare la costituzionalità di quanto promulgato.

Così è stato per la legge 40 sulla procreazione assistita, per i matrimoni omosessuali e ora per il credito formativo derivante dalla frequenza dell’ora di religione, .

Così sarà, probabilmente, anche per la futura legge sul testamento biologico che, almeno nella sua odierna formulazione, nega il principio di autodeterminazione dell’individuo. Se sarà approvata, bisognerà aspettare un nuovo caso Englaro – ammesso che qualcuno abbia la forza e la determinazione per portarlo avanti – per scoprire che vìola vari articoli della Costituzione.

Ma intanto le leggi diventano esecutive e il principale regista e beneficiario di tali editti – la Chiesa cattolica – soddisfatto dagli indiscutibili risultati, ricambierà il favore alla prima occasione utile, solitamente le elezioni.