3 OTTOBRE 2009: GOLPE BIANCO ?

di Solange Manfredi
da http://paolofranceschetti.blogspot.com

Il 03 ottobre 2009 il Presidente Napolitano, prima di firmare ildecreto legge 103/2009 (lo scudo fiscale), ad un cittadino che gli haurlato: “Presidente, non firmi, lo faccia per le persone oneste”, ha risposto: “NellaCostituzione c’è scritto che il presidente promulga le leggi. Se nonfirmo oggi il parlamento rivota un’altra volta la stessa legge ed èscritto che a quel punto io sono obbligato a firmare. Questo voi non losapete? Se mi dite non firmare, non significa niente”.

Davanti a questa affermazione del Presidente Napolitano ho sobbalzatocome cittadina, prima ancora che come giurista. Ritengo l’affermazionedel Presidente delle Repubblica italiana di una gravità assoluta,nonchè foriera di gravi rischi per l’esistenza stessa della democrazia.

Mi spiego. Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione. Cosa significa questo?

Significa che il Presidente della Repubblica ha l’importantissimocompito di controllo preventivo di costituzionalità sulle funzionilegislative e di governo. Come esercita il Capo dello Stato questa funzione di controllo? Emanando le leggi.

Il Costituente ha previsto che sia compito del Presidente dellaRepubblica promulgare le leggi, emanare i decreti ed i regolamentiproprio per permettergli di svolgere questa funzione di controllo.Infatti il parlamento vota una legge (decreto o regolamento), questagiunge sul tavolo del Capo dello Stato che, con la sua firma, negarantisce la conformità ai principi costituzionali.

Se il presidente ha dei dubbi, e ritiene che la legge presenti profilidi incostituzionalità, può, e deve, non firmare, ovvero può, e deve,porre un veto sospensivo sulle legge e, con messaggio motivato,rinviare alle Camere la legge chiedendo una nuova votazione (Art. 74Cost. “Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,può’ con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuovadeliberazione)

E’ possibile che le Camere non tengano conto delle indicazionidel Capo dello Stato e approvino nuovamente lo stesso testo(difficilmente capita, normalmente le Camere tengono in considerazionele indicazioni del Capo dello Stato). In questo caso il Capo delloStato deve firmare e promulgare la legge (Art. 74 Cost. Se le Camereapprovano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata)[1]

Tale previsione ha un suo perché. Infatti il Costituente, benconsapevole dell’importanza della costituzione, e volendo tutelarla datutti i possibili abusi, ha predisposto una doppia garanzia: da un latoquella del Capo dello Stato su possibili abusi della maggioranza (conil veto sospensivo); dall’altra da possibili abusi proprio del Capodello Stato che, abusando del suo diritto di veto, potrebbe rifiutarsidi mettere la firma sulle leggi votate dalle camere così bloccandoall’infinito il Legislatore.

Ma tutto ciò non significa che la funzione preventiva dicontrollo di costituzionalità del Capo dello Stato non sia importante,anzi è fondamentale e, sopratutto, non può essere sostituita dal solocontrollo successivo della Corte Costituzionale.

Infatti, se è vero che le decisioni di rispondenza delle leggialla Costituzione competono alla Corte Costituzionale, è anche vero cheil potere di valutazione preventiva dato al Capo dello Stato, ove nonesercitato, può portare a violazioni costituzionali irreparabili. Mispiego.Il capo dello stato ha la funzione di garante della costituzione (funzione di controllo preventiva).La corte costituzionale ha la funzione di custode della costituzione (funzione di controllo successiva).Il rispetto della carta costituzionale può avvenire solo se entrambe le funzioni vengono svolte correttamente.

Per comprendere meglio questo concetto analizziamo il decretolegge sullo scudo fiscale (103/2009) appena firmato da Napolitano. L’effetto “salvifico” dello scudo, che prevede la nonpunibilità di alcuni reati se collegati alla illecita esportazione dicapitali all’estero, si applicherà solo ai soggetti che al 05 agosto2009 non avevano ancora un procedimento penale pendente, ovvero glievasori non ancora scoperti.

Ecco il problema costituzionale, nello specifico la violazionedell’art. 3 (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sonoeguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, dilingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali esociali”)Perché? Perché l’applicazione di questo “beneficio” non vieneancorata ad una condotta del soggetto, ma ad un fattore esterno (ovverose la Guardia di Finanza ti ha scoperto oppure no).

Ciò ha come conseguenza che tra due persone che hanno tenutola stessa condotta, che hanno commesso lo stesso reato, una verràcondannata e l’altra no. Non vi pare violi leggermente l’art. 3 dellaCostituzione?.Ma c’è di più. Ed è qui che appare assolutamente chiaro comeuna tutela efficace dei diritti costituzionali possa avvenire solo seentrambe le funzioni di controllo della costituzione (preventiva delCapo dello Stato e successiva della corte costituzionale) vengonosvolte.

Anche se un domani la corte costituzionale giudicherà ildecreto legge sullo scudo fiscale (103/2009) incostituzionale, non saràcomunque possibile porre rimedio alla violazione dell’art. 3 dellaCostituzione. Infatti per il principio del “favor rei” presente nelnostro ordinamento (che stabilisce che all’imputato si applica la leggepiù favorevole con la conseguenza, quindi, che non potrà subire glieffetti negativi della sentenza che pronuncia l’incostituzionalità diuna legge), tutti coloro che avranno evaso e si saranno “protetti” conlo scudo fiscale successivamente dichiarato incostituzionale, nonsaranno comunque perseguibili, sancendo così definitivamente laviolazione dell’art. 3 della nostra Costituzione.

Ma questo rischio era ben presente nel nostro costituente(abbiamo una delle migliori costituzioni del mondo), ed è per questoche ha predisposto due fasi di controllo alla nostra costituzione,perché il solo controllo successivo della corte costituzionale, inalcuni casi, non potrà che essere tardivo per la tutela di diritticostituzionalmente garantiti, come abbiamo appena visto.In altri termini, se il Capo dello Stato rinuncia a priori adesercitare a questa sua importantissima funzione preventiva di garantedella costituzione, non solo la sua figura si riduce a quella di unpassacarte ma, così facendo, salta la nostra costituzione.

La nostra costituzione è un sistema di regole /funzioniintegrato teso alla garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini(che poi è quello che ci permette di essere una democrazia). Se unafunzione non viene esercitata il sistema salta, saltano le efficacigaranzie sui possibili abusi ai nostri diritti fondamentali, salta ilsistema democratico alla base della nostra repubblica.

Ecco perché è tanto grave la dichiarazione del presidente Napolitanoche afferma: “Nella Costituzione c’è scritto che il presidente promulgale leggi. Se non firmo oggi il parlamento rivota un’altra volta lastessa legge ed è scritto che a quel punto io sono obbligato a firmare.Questo voi non lo sapete? Se mi dite non firmare, non significa niente”.Significa eccome. E’ fondamentale! E’ la differenza tra “tutelare” e “non tutelare” efficacemente un diritto costituzionale!

Il Capo dello Stato non può rinunciare a priori ad esercitare la suafunzione di garante dicendo “tanto è lo stesso, il parlamento rivotaun’altra volta la stessa legge”. Innanzitutto come fa a saperlo? Ma,sopratutto, anche qualora avesse questa consapevolezza, questa puòessere sufficiente per indurlo a non esercitare la sua funzione? NO!Ma se il Capo dello Stato è arrivato a dire questo la domanda da porsi è:

Cosa intendeva dire veramente il Presidente Napolitano con quella frase? E’ credibile che non sappia cosa comporta la carica che ha assunto? E’ credibile che non conosca l’i
mportanza della sua funzione, ele possibili ed irreparabili conseguenze se questa non vieneesercitata? Se non pare credibile tutto ciò, cosa ha voluto dire esattamente il Presidente della Repubblica con quella frase?

Ma, sopratutto, se il Capo dello Stato rinuncia a priori adesercitare la sua funzione di garante della Costituzione, la nostra sipuò chiamare ancora democrazia? In altri termini: siamo ancora in una Repubblica oppure,probabilmente, siamo in un momento cui non vi è più controllo agliabusi di una maggioranza perché chi demandato a questo compito vi harinunciato a priori dichiarandolo pubblicamente? E se è così,l’affermazione di Napolitano può significare che, in realtà, è giàstato attuato e portato a termine una sorta di golpe bianco?  Spero vivamente di no.

[1]In realtà, nei casi più gravi, si ritiene che, se la legge che gliviene chiesto di firmare è anti-costituzionale, ovvero apparissegravemente ed irrimediabilmente lesiva delle competenze costituzionalidi un altro potere, il Capo dello Stato potrebbe ancora rifiutarsi difirmare, proprio in forza della sua primaria funzione di garante dellacostituzione e dell’equilibrio tra poteri. Certo, a fronte di un attocosì’ “forte” probabilmente si assisterebbe ad uno scontro durissimo incui il Governo potrebbe sollevare un conflitto di attribuzioni davantialla Corte Costituzionale