La sovranità popolare

di Aldo Zanca
da www.italialaica.it

«La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Questo secondo comma dell’art. 1 della Costituzione, nella sua bella semplicità e nella sua apparente chiarezza, genera molti e complessi problemi. Si distingue nettamente la detenzione della sovranità dal suo esercizio. L’unico soggetto detentore della sovranità viene indicato nel popolo. Per sovranità si intende, classicamente, il potere al di sopra del quale non ce n’è altri (superiorem non recognoscens), un potere assoluto. Il concetto di popolo risulta vago e addirittura ambiguo, non avendo una struttura solida e stabile. Tale concetto definisce una realtà fluida e sfuggente, la cui fisionomia dipende in larga misura dai modi in cui lo si interpella e lo si sollecita (o si riesce a manipolarlo). Nelle democrazie contemporanee il popolo non è un’entità omogenea composta di individui isolati, ma un aggregato complesso di “corpi intermedi” (partiti, sindacati, associazioni, religioni, lobbie ecc.), detentore ciascuno di un “potere” più o meno forte [1].

Comunque, il popolo possiede la sovranità, ma ne può usare «nelle forme e nei limiti» stabiliti dalla Costituzione. La democrazia italiana (come tutte quelle occidentali) è una democrazia liberale, dove non solo i poteri sono definiti in sé e nei loro reciproci rapporti (controlli e bilanciamenti), ma la stessa sovranità in realtà non è assoluta, bensì delimitata dalla Costituzione (Constitutionem recognoscens, si direbbe). Una volta sola essa è stata assoluta, quando è stata nelle mani dell’Assemblea costituente, e, precedentemente, quando è stata nelle mani del popolo, chiamato a decidere tra monarchia e repubblica. L’Assemblea costituente, a parte la forma istituzionale già stabilita dal referendum popolare, aveva carta bianca, era libera di scegliere come le aggradava.

Una volta però che la Costituzione fu promulgata e l’Assemblea si sciolse, il potere costituente si estinse. Il potere costituente non deriva dall’ordinamento, è quest’ultimo che viene creato dal primo: «Una nuova costituzione […] deve considerarsi non come l’inizio, ma come la fase terminale, di assestamento, di un processo di trasformazione del precedente sistema di relazioni sociali, l’espressione di un riordinamento, su nuove basi, dei rapporti fra le classi, in altre parole, lo stabilimentum di una precedente decisione politica» [Costantino Mortati, La costituzione di Weimar, Sansoni, Firenze 1946, 83]. E ancora: «Una costituzione non è l’atto di un governo, ma l’atto di un popolo che crea un governo […] una costituzione è antecedente ad un governo; e il governo è solo la creatura della costituzione» [Thomas Paine]. La Costituzione, a norma dell’art. 138, può subire solo revisioni ma non trasformazioni, per le quali occorrerebbe una nuova Assemblea, la cui convocazione sarebbe giustificata solamente dal sopraggiungere di una situazione eccezionale, di grave crisi tale da porre in pericolo la saldezza delle istituzioni. Una costituzione conclude e risolve un processo critico, come è accaduto in Italia, in Germania, in Francia, in Spagna per quelle vigenti.

Il potere di revisionare la Costituzione è un potere costituito, che come tale non può essere esercitato andando oltre i confini posti dalla Costituzione stessa. Le revisioni possono intervenire (come sono finora intervenute numerose) per chiarire, integrare, aggiornare, lì dove non apparisse sufficiente l’opera interpretativa della Corte costituzionale. Tanto per fare un esempio, sintomi di forte invecchiamento sono riscontrabili nell’art. 21, dove il diritto di manifestare il proprio pensiero viene concepito come diritto di comunicare con gli altri e dove ci si riferisce solo alla stampa. Si tratta di una tutela astratta del singolo contro il potenziale intervento repressivo dello Stato. La faccenda si pone oggi in tutt’altra maniera, perché l’informazione non afferisce più solo alla sfera della libertà, ma anche e principalmente a quella del potere, e perché gli strumenti per comunicare oggi sono altri e ben più potenti. È ormai dunque necessario tutelare i cittadini e la stessa Repubblica dai rischi derivanti dalle eccessive concentrazioni di strumenti di comunicazione [2].

Una Costituzione ha essenzialmente il compito di stabilire gli assetti fondamentali della convivenza sociale, enunciando il catalogo dei diritti e definendo, in funzione della protezione di essi, la struttura dei poteri dello Stato e il loro equilibrio. Essa serve per mettersi al riparo dagli umori ondeggianti delle maggioranze di turno, impedendone l’instaurazione della dittatura in danno delle minoranze. I diritti devono essere, dunque, non solo proclamati, ma se ne deve tutelare l’esercizio effettivo attraverso il controllo di appositi organi di garanzia. Tali organi sono essenzialmente giudiziari, dalla magistratura ordinaria fino alla Corte costituzionale. Se ciò da cui ci si deve guardare sono gli umori contingenti della politica, è logico che i garanti non possono essere scelti come vengono scelti i rappresentanti del popolo. Essi non possono essere chiamati a rispondere al popolo, meno che mai al legislativo o all’esecutivo. Essi devono essere posti nelle condizioni di operare in assoluta autonomia ed indipendenza e con comprovata competenza specifica delle materie su cui devono giudicare.

Il rischio più insidioso per la democrazia non deriva tanto dall’esecutivo quanto dal legislativo. Il rischio nasce non tanto quando un governo mette in atto misure sbagliate di tipo economico e sociale (che sono reversibili e correggibili), quanto quando un governo riesce a subordinare a sé il Parlamento inducendolo a modificare l’organizzazione e il funzionamento dei poteri dello Stato. Nel caso italiano, non è affatto vero che si può tranquillamente mettere mano finché si vuole alla Parte II della Costituzione, perché da determinate modifiche all’ordinamento dello Stato può derivare un abbassamento pericoloso del livello di protezione dei diritti.

Revisioni/modifiche alla carta costituzionale che assecondassero la deriva verso il presidenzialismo, il populismo, il plebiscitarismo o come altro si voglia chiamare la trasformazione della repubblica parlamentare in repubblica autoritaria, non sono consentite dalla lettera e dallo spirito della Costituzione vigente. In questo malauguratissimo caso, si tratterebbe di sapere se la Corte costituzionale sarebbe in grado di sindacare norme costituzionali che contrastino con la Costituzione. Probabilmente no perché a quel punto ci si troverebbe di fronte a modifiche talmente profonde della Costituzione che essa sarebbe ormai un’altra Costituzione, che forse non ammetterebbe più l’intervento della Corte. Sarebbe una costituzione senza costituzionalismo.

L’idea-forza della manovra per traghettare la democrazia italiana verso un regime autoritario è l’unzione elettorale. Il capo della maggioranza sarebbe stato investito direttamente dal popolo, di fronte al quale solo egli risponde, sottomettendosi al vaglio elettorale alla scadenza del mandato. Il modo in cui ha ricevuto il mandato pone il premier al di sopra e al di fuori di ogni controllo e censura da parte degli organi di garanzia, la cui stessa presenza costituisce intralcio al suo decisionismo. Si dà così per scontata una trasformazione in senso materiale della Costituzione che nei fatti non esiste. La legge elettorale vigente, che è una legge ordinaria che può essere cambiata con una maggioranza semplice, funziona solo ed esclusivamente per la formazione del Parlamento. Il Presidente del Consiglio continua ad essere designato dal Presidente della Repubblica e continua ad avere bisogno della fiducia di ambedue le Camere. La Corte costituzionale, dal canto suo, ha respinto per due volte la tesi di una supremazia speciale del premier, che lo ponga al di sopra del prin
cipio di eguaglianza di fronte alla legge.

Sarebbe istruttivo leggere un saggio di Carl Schmitt del 1926(3), che illustra alcuni aspetti essenziali dell’indirizzo che si vorrebbe imporre alla politica italiana. Il perno è la separazione e addirittura la contrapposizione di democrazia e di liberalismo attraverso la soppressione di quest’ultimo, che si concretizza in quel complesso (e anche complicato) insieme di istituzioni che, da una parte, conduce all’assunzione negoziata delle decisioni politiche e, dall’altra, controlla che non si fuoriesca dai confini delle garanzie prestabilite. «Liberalismo e democrazia – sostiene Schmitt – devono essere distinti l’uno dall’altra, affinché possa venire in piena luce il complesso eterogeneo che costituisce la moderna democrazia di massa». La democrazia, depurata dalle bardature del costituzionalismo liberale, «tenta di realizzare una identità di governanti e governati. […] Se prendiamo sul serio l’identità democratica, nessun’altra istituzione conforme alla costituzione potrebbe mai tener testa alla normatività esclusiva della insindacabile volontà del popolo, in qualsiasi modo venga espressa. […] la fiducia nella discussione non ha origini democratiche ma liberali. […] Tutte le altre istituzioni si trasformano in accessori di tecnica sociale privi di sostanza, incapaci di opporre alla volontà del popolo, in qualsiasi modo venga espressa, un valore e un principio originali».

Abbiamo letto per due volte la locuzione «in qualsiasi modo venga espressa». Fin quando la volontà del popolo si forma attraverso un percorso predefinito di confronto e di discussione, risulta difficile manipolare lo stesso popolo, ma quando si assume che la sua volontà si può validamente esprimere anche in modi non stabiliti (sondaggi, manifestazioni, televoto, ecc.), allora chi detiene certe leve del potere mediatico possiede la capacità di influenzare efficacemente la volontà del popolo e di gestirne l’espressione, una volta accettato che essa «si può esprimere attraverso il grido di approvazione, attraverso l’acclamatio, attraverso la sua presenza evidente». A fronte della lentezza e della farraginosità delle procedure costituzionali, «la democrazia è una cosa diversa da un sistema di registrazione di scrutini segreti».

In sostanza, l’attuale regime costituzionale impedirebbe al popolo di far valer la propria volontà di identificarsi con il premier, che, per essere stato unto dalla sovranità popolare, si colloca al di sopra della legge. O meglio: al di sopra della Costituzione. Mantenendo la proposizione principale «La sovranità appartiene al popolo», si punta a far cadere la proposizione relativa «che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» Risulta odioso e inconcepibile che la sovranità del popolo (o l’immagine manipolata di essa) debba soffrire dei freni e delle limitazioni, impedendogli di esercitare il potere costituente.

[1] La sostanziale omogeneità di tutto il popolo era il mito che reggeva l’ideologia liberale ottocentesca. Sulla base di tale mito non si può mai verificare la sopraffazione delle minoranze, perché anche la maggioranza risicata del 51% che si esprime col voto è pur sempre l’espressione della volontà di un intero unitario. Non esiste nessuna minoranza e tanto meno una pluralità di minoranze stabili.

[2] Giace al Senato un disegno di legge di modifica costituzionale di questo tenore:

«La Repubblica garantisce e tutela con apposite norme il pluralismo dell’informazione, ne favorisce l’imparzialità, pone limiti alle concentrazioni e vieta posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale.

«L’influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o telematiche, nonché di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o interregionale è causa di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica, nonché di incompatibilità con la carica di Presidente della Repubblica, Presidente del [2]Consiglio dei Ministri, Presidente e giudice della Corte costituzionale, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato, vice presidente del Consiglio superiore della magistratura e Presidente della Giunta regionale. Altri casi di conflitto di interessi possono essere regolamentati con legge».

Se approvato, quest’emendamento aggiornerebbe significativamente il dettato costituzionale e risolverebbe radicalmente il conflitto di interessi, che attualmente deforma la democrazia italiana.

(3) Der Gegensatz von Parlamentarismus und moderner Massendemokratie, trad. it. parziale di L. Albanese, in Il pensiero politico di Schmitt, Laterza, Roma-Bari 1996.