ORA DI RELIGIONE E ATTIVITÀ ALTERNATIVA

di Antonia Sani
da www.italialaica.it

Quando in occasione della sentenza del Consiglio di Stato del 7 maggio scorso sulla vicenda dei crediti scolastici avevamo scritto che la ministra Gelmini aveva ben poco da esultare, avevamo visto giusto!

Infatti, il Consiglio di Stato ha sì approvato il ricorso inoltrato dalla ministra per annullare la bella, laica sentenza del TAR Lazio, dichiarando che non esiste discriminazione tra coloro che liberamente scelgono l’insegnamento della religione cattolica e coloro che altrettanto liberamente scelgono di non avvalersene, ma a patto che a questi ultimi venga garantita un’attività alternativa, contrariamente a ciò che avviene nella quotidianità della vita scolastica.

Da qui discende la responsabilità del MIUR, firmatario dell’Intesa con la CEI (1985) e firmatario delle circolari attuative del Nuovo Concordato nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado(1986).

Questa responsabilità è stata riconosciuta, confermata e sanzionata dal TAR del Veneto con la recentissima sentenza che condanna il MIUR nsieme all’Istituto comprensivo Vivaldi di Padova a una multa di 1500 euro per non aver attivato l’attività alternativa richiesta dai genitori per la propria figlia che non si era avvalsa dell’irc.

La ragazzina era stata trasferita in altre classi durante “l’ora di religione” secondo una prassi ormai comunemente ammessa come “normale”. Alle proteste -frequenti all’inizio dell’anno scolastico, ma poi via via sempre più flebili- le risposte dei dirigenti sono sempre le stesse: non ci sono locali, non ci sono soldi, gli alunni che non si avvalgono sono pochi ed è meglio servirsi dei docenti a disposizione per le supplenze.

Bravi questi genitori di Padova e brava l’U.A.A.R. che non si sono arresi di fronte alle motivazioni di ordine pratico-economico che stanno seppellendo ovunque il rispetto dei diritti, sempre più ritenuti –anche dagli stessi che li dovrebbero rivendicare- un corollario accessorio.

Dunque, dicevamo, la ministra ha poco da rallegrarsi per la sentenza del Consiglio di Stato da lei stessa chiamato in causa, dal momento che proprio quella sentenza ha fornito un ulteriore strumento legale al TAR del Veneto per sanzionare una discriminazione comunemente consumata nel silenzio delle aule scolastiche.

A questo proposito, vale la pena di aggiungere che il folto gruppo di associazioni, confessioni religiose e studenti candidati all’Esame di Stato dell’anno scolastico 2009-2010, già promotore dei ricorsi vincenti al TAR del Lazio con la famosa sentenza dell’estate scorsa, ha proposto anche quest’anno ricorso contro l’O.M. 44/2010, nella parte concernente i crediti scolastici, rimasta invariata (!) In particolare, oltre a sottolineare la discriminazione esistente tra coloro che scelgono l’irc e tutti gli altri alunni (a prescindere dalle opzioni su come “riempire” il vuoto di quell’ora spudoratamente presente nell’orario obbligatorio.), quest’anno si è voluto sottolineare l’inadempienza delle scuole nella predisposizione di un’attività alternativa con apposito docente per chi ne faccia richiesta.

Eppure, per quest’attività sono disposti dal MIUR dei fondi nei bilanci regionali, che non vengono né richiesti e tanto meno utilizzati dalla stragrande maggioranza delle scuole.

Visto che il MIUR può essere d’ora in poi chiamato in causa a pagare i danni per la mancata attivazione di attività alternative, d’ora in avanti si preoccuperà di sollecitare le scuole affinché richiedano i fondi necessari agli USR (uffici scolastici regionali?), o questi soldi sono finiti in qualche gola o meandro del bilancio dello Stato? Sarebbe bene appurarlo.

Infine, resta una preoccupazione. Non si vorrebbe che una volta decisa l’attivazione dell’attività alternativa, le scuole pretendano che tutti i non avvalentisi la seguano, eliminando così il pieno rispetto della libertà di coscienza contenuto nella famosa sent. 203/1989 della Corte Costituzionale sullo “stato di non obbligo”.

Va tenuto ben presente che l’attività alternativa deve essere obbligatoriamente garantita a chi ne fa richiesta, pochi o tanti che siano dal momento che l’irc continua ad essere inserito nell’ orario scolastico obbligatorio, ma che ciò non evita la discriminazione, che resta ugualmente forte nei confronti di chi – nel proprio pieno diritto- sceglie di non aderire a un marchingegno che può rendere sempre più salda l’”ora di religione cattolica” nella scuola di tutti.

L’ora alternativa obbligatoriamente concessa a chi la chiede, mi pare un po’ -perdonatemi il paragone- come il diritto del condannato a morte di scegliere per la sua ultima cena il cibo preferito