Sulla 194 di L.Menapace

Lidia Menapace

L’obiezione di coscienza è certamente un diritto umano fondativo, ma questo non significa che non possa o non debba essere regolato, quando provoca conflitti di interesse o abrogazione di fatto di una legge vigente. Ora la legge 194 conquistata con lunghissime lotte e che ha ridotto di gran lunga il ricorso all’aborto clandestino e selvaggio, nonchè mortalità e sterilità delle donne, viene di fatto resa inagibile, quasi abrogata per il dilagante ricorso all’obiezione di coscienza opposto dal personale medico e paramedico alla sua attuazione.

Vi sono esempi di regolazione dell’obiezione di coscienza: la più importante è che il magisrtato di un paese nel quale esiste la pena di morte non può fare obiezione di coscienza, ma deve dimettersi, se resta contrario, perchè altrimenti l’ineguaglianza tra i condannati a morte è lacerante ed essere o non essere giustiziati può dipendere dal fatto che un magistrato contrario impedisca il raggiungimento della richiesta unanimità. Anche l’affermazione senza regole dell’obiezione alla 194 costituisce un caso di grande ineguaglianza tra cittadine e il diritto all’eguaglianza è affermato solennemente nell’art 2 cost.

Quando fu introdotta nella 194 si intendeva fose a tutela del personale già in servizio, nel cui mansionario la legge 194 non era inclusa. Ma dopo che la legge fu approvata e fu anche resa efficace col superamento di due referendum abrogativi, bisogna regolamentare l’obiezione, perchè altrimenti essa finisce per rendere impossibile il ricorso all’iVG da parte di cittadine che hanno diritto e bisogno di farvi ricorso. Non so come si possa articolare in forma giuridica e lascio il compito alle giuriste per la mansione, ma tengo invece molto a raccomandare lo strumento della legge di iniziativa popolare perchè con la raccolta delle firme consente che la questione sia ampiamente e pubblicamente dibattuta.

In sostanza è da sostenere che chi si presenta ai concorsi di ostetricia e ginecologia dopo la 194, trova nel suo mansionario ii ricorso all’aborto. Può dichiarare la propria non accettazione del ricorso all’Ivg e restare a disposizione ogni volta che nel reparto in cui lavora il personale disponibile venga meno, ecc, Può impegnarsi in sostituzione a pratiche contraccettive che rendano l’aborto sempre meno necessario e l’esercizio della riproduzione e l’accesso alla maternità sempre più consapevole e responsabile.

Come si vede sono molto favorevole a che la 194 sia resa applicabile nella sua interezza a partire dal titolo che recita: legge per la tutela della maternità e sulla interruzione della gravidanza.