A proposito di amnistia e indulto

Livio Pepino
www.articolo21.org

A bocce ferme si può discutere con minori concessioni all’emotività. Anche in tema di indulto e amnistia. La domanda è: si può convertire in positivo un’iniziativa nata male? Credo di sì. Ma solo se si danno spiegazioni non elusive dei diversi passaggi che l’hanno caratterizzata. Andiamo, dunque, con ordine. L’iniziativa del messaggio con cui il capo dello Stato ha sollecitato il parlamento a prendere in esame la possibilità di un provvedimento di indulto e amnistia è nata male. Inutile arrampicarsi sui vetri.

Per anni, quando pure i detenuti avevano raggiunto numeri maggiori degli attuali (oltre 68.000 nel 2010) e l’Italia era stata già condannata dalla Corte di giustizia europea (è del luglio 2009 la sentenza Sulejmanovic della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha definito «disumane e degradanti» le condizioni di vita nelle nostre carceri), il colle è stato rigorosamente inerte.

Difficile, dunque, non considerare sospetta un’attivazione intervenuta proprio nei giorni in cui la condanna per frode fiscale inflitta a Silvio Berlusconi attende la (difficile) esecuzione e dal capo dello Stato arrivano segnali di “comprensione” della necessità di assicurare al condannato eccellente “agibilità politica” (sic!).

Né si dica – come fanno, un po’ pateticamente, alcuni volonterosi difensori dell’iniziativa presidenziale – che l’eventuale provvedimento di clemenza non riguarderebbe comunque il cavaliere di Arcore, essendo pacifico che l’indulto potrebbe ben coprire la residua pena detentiva inflittagli e cancellare, se previsto nel provvedimento, anche la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici (come sta scritto nell’art. 174 del codice penale).

Né può passare sotto silenzio la circostanza che il messaggio presidenziale non menzioni neppure né preveda alcunché per i detenuti nei Centri di identificazione ed espulsione la cui condizione è stata definita peggiore di quella dei reclusi in carcere nel rapporto approvato all’unanimità il 6 marzo 2012 dalla Commissione del Senato per la tutela e la promozione dei diritti umani. Ampiamente fondate, dunque, le perplessità.

E allora? L’eventuale strumentalità dell’iniziativa ne preclude l’esame e un corretto seguito? Sarebbe –credo – una posizione sbagliata e suicida. I contenuti positivi di una proposta, infatti, restano validi indipendentemente dalle ragioni soggettive che l’hanno determinata (e quelli inaccettabili possono essere eliminati). Conviene, dunque, approfondire l’esame. Servono, oggi, un indulto e un’amnistia? e, prima ancora, quali effetti avrebbero? La risposta è semplice.

Partiamo dall’indulto (di cui, nelle condizioni attuali, l’amnistia è poco più di un’appendice dai confini predeterminati, per evitare che gli uffici giudiziari lavorino a vuoto su reati destinati comunque a restare senza seguiti sanzionatori). Esso provocherebbe l’uscita dal carcere dei detenuti con condanne di modesta entità o in esecuzione dell’ultimo frammento di una pena medio-alta.

Difficile indicarne preventivamente il numero, che sarebbe più o meno elevato a seconda dell’entità della pena condonata e dei reati esclusi. Ma, in ogni caso, ciò ridurrebbe – in misura più o meno ampia – il sovraffollamento del carcere e consentirebbe, in esso, condizioni di vita accettabili (o meno traumatiche) e opportunità trattamentali oggi inesistenti.

Si oppone: un condono assicurerebbe una diffusa impunità e offenderebbe gli onesti, rimetterebbe in circolazione pericolosi delinquenti e non risolverebbe i problemi del sistema penale (con la conseguenza che di qui a qualche anno ci si troverebbe da capo).

Si tratta di obiezioni suggestive ma infondate: le pene carcerarie brevi sono notoriamente inutili (e spesso controproducenti) in termini trattamentali; l’anticipazione della scarcerazione in caso di condanne prolungate lascia, ovviamente, ferma la parte più rilevante della pena (con il suo effetto di compensazione e di dissuasione); la percentuale dei reingressi in carcere di persone uscite anticipatamente a seguito di indulto è limitata e, comunque, inferiore a quella degli scarcerati a fine pena (come dimostrano, con riferimento all’ultimo indulto, numerose ricerche tra cui una particolarmente curata dell’Università di Torino); invocare il carattere non risolutivo del condono per escludere che si possa farvi ricorso è come negare a chi sta male un antidolorifico con la motivazione che non guarisce la malattia.

Né è una situazione solo italiana, se è vero che una Corte federale degli Stati Uniti ha addirittura ordinato al Governatore della California di ridurre di 40.000 unità la popolazione carceraria dello Stato per garantire il diritto alla salute dei reclusi… Nessuno scandalo, dunque. E nessun fuor d’opera.

Quanto sin qui detto ha peraltro una ovvia conseguenza. Il provvedimento di indulto dovrà essere tarato sui reati (eccettuati quelli di particolare allarme sociale) che riempiono le nostre prigioni ed escludere quelli che non hanno sbocco detentivo.

Non si tratta di fare provvedimenti contra personam ma di essere coerenti con gli obiettivi per i quali dell’indulto è stato proposto, lasciando che a decidere siano i dati statistici – quelli sì oggettivi – delle presenze in carcere. Così sarà anche possibile separare il grano dal loglio, verificando chi cerca davvero di dare un po’ di sollievo alla tragedia delle carceri e chi, invece, persegue altri obiettivi.