L’umano non è solo natura di R.LaValle

Raniero La Valle
Rocca n°2/2014

Tra le 38 domande che il papa ha fatto rivolgere ai vescovi e a tutta la Chiesa in preparazione del Sinodo straordinario sulla famiglia, ce ne sono alcune che fanno riferimento alla “legge naturale”, dando per scontato che il matrimonio sia un istituto di diritto naturale e che a questo diritto di natura corrisponda un solo modello di matrimonio, tra i molti storicamente esistenti, cioè il matrimonio monogamico indissolubile tra un uomo e una donna, assurto per i battezzati alla dignità di sacramento.

Basta questo per dire come la Chiesa di Bergoglio si stia per affacciare sul mare aperto, ponendo all’ordine del giorno la questione antropologica fondamentale, su cui si gioca il futuro dell’età moderna, il problema cioè di “che cos’è umano”. È una questione che va al di là di quella della famiglia, e riguarda tutta la vita dell’uomo sulla terra. La posta è molto alta. Per dire che cos’è l’uomo non basta infatti chiedersi ciò che già e fin dall’inizio è iscritto nella sua natura; per sapere oggi che cos’è umano si deve interrogare la cultura che l’uomo ha aggiunto alla natura, la storia in cui egli è cresciuto, il diritto positivo con cui ha incivilito il vecchio stato selvaggio, e la grazia con cui Dio ha messo il divino nell’umano, facendo dell’uomo una “nuova creatura”. È umano non solo ciò che lo è per natura, ma ciò che è umano per cultura e per grazia.

Se questa seconda tesi è vera, è chiaro che la domanda antropologica interpella la fede. Perché se bastasse la “legge naturale” e questa fosse una legge “promulgata dalla ragione” grazie alla “partecipazione della creatura razionale alla legge eterna di Dio” e come tale fosse accessibile a tutti e capace di fondare “un’etica universale”, come spiegava nel 2007 Benedetto XVI alla Commissione teologica internazionale, non ci sarebbe bisogno d’altro, né di cultura, né di diritto positivo, e nemmeno sarebbe stato necessario che Dio si facesse uomo, e ne venisse fuori il Vangelo. E agli uomini si potrebbe dire: avete il diritto naturale? Ebbene, salvatevi con quello.

Senonchè la Chiesa è oggi impegnata proprio a raccontare la fede, e non al solito modo, come stava scritto nei vecchi libri penitenziali o negli editti costantiniani, ma “in quel modo che la nostra età esige”, come aveva deciso di fare il Concilio secondo il mandato conferitogli da papa Giovanni; e come il Concilio fece ben più di quanto dopo si sia voluto ammettere.. Ed ora è proprio questo che il nuovo papa ha ricominciato a fare: come ha detto nell’intervista programmatica alla “Civiltà cattolica”, pubblicata il 19 settembre, “il Vaticano II è stato una rilettura del Vangelo alla luce della cultura contemporanea. Ha prodotto un movimento di rinnovamento che semplicemente viene dallo stesso Vangelo. I frutti sono enormi. Basta ricordare la liturgia. Il lavoro della riforma liturgica è stato un servizio al popolo come rilettura del Vangelo a partire da una situazione storica concreta”; e al di là delle controversie ermeneutiche su “continuità” e “discontinuità”, questa “dinamica di lettura del Vangelo attualizzata nell’oggi è assolutamente irreversibile”. E infatti oggi si prega in modo diverso, con parole diverse, con rapporti di comunione diversi.

Anche la domanda su “che cos’è umano” allora si pone in modo diverso e richiede una rilettura del Vangelo dentro alla cultura contemporanea. Se si fa questo si scopre che “legge naturale” o “diritto naturale” hanno presso gli uomini e la cultura di oggi un significato diverso da quello che avevano presso gli antichi, e quindi un dialogo della Chiesa con l’età moderna che utilizzi queste formule è destinato a una radicale incomprensione reciproca. Perciò abbiamo pensato anche noi, come tutti erano stati invitati a fare, di rispondere al Sinodo, e proprio su questa domanda. E lo abbiamo fatto mobilitando una nostra piccola scuola di “ricerca e critica delle antropologie”, che ha il nome biblico di Vasti, la straniera, ed è stata attiva a Roma nell’ultimo decennio; e per rispondere ci siamo avvalsi dell’apporto prezioso di un teorico e filosofo del diritto, il prof. Luigi Ferrajoli.

Nell’elaborare i nostri suggerimenti, abbiamo osservato che le stesse espressioni “legge naturale” o “diritto naturale” sono in realtà degli ossimori, perché sia che si tratti del diritto naturale dei giusnaturalisti, sia che si parli della legge di Mosè, si tratta di fenomeni giuridici che non sono prodotti dalla natura; in effetti Tavole della legge e diritto sono già pienamente cultura, e sono parte di una storia.

Valori e limiti del diritto naturale

Il diritto naturale appartiene a una prima fase della storia del diritto quando, mancando una legislazione fornita di autorità e comunemente riconosciuta, il criterio di riconoscimento di ciò che fosse diritto stava in ciò che gli uomini stessi sentissero come giusto e corrispondesse a una verità o razionalità derivanti da un ordine di natura. È questa l’esperienza del nomos greco, del diritto romano e poi del diritto comune.

In questa esperienza millenaria diritto e morale finivano per coincidere, e le norme erano dedotte da un ordine esterno al diritto, supposto come oggettivo e come vero (“naturale”, appunto) e quindi, come tale, acquisibile alla conoscenza. Di fatto però questa fase del diritto era aperta alle più gravi ingiustizie per l’arbitrarietà e il relativismo con cui la presunta giustizia era interpretata e nei più diversi modi applicata.

Inoltre, in un contesto culturale in cui la diseguaglianza, il diritto del più forte, la superiorità dell’uomo sulla donna erano considerati normali e secondo natura, la legge naturale ha potuto essere usata come fonte di legittimazione e consacrazione di un diritto positivo che si andava costruendo in modo da riprodurre e perpetuare rapporti di diseguaglianza, di discriminazione tra le persone e di sottomissione della donna. Nei confronti di questa, in particolare, per secoli il diritto positivo ha assunto una posizione di netto sfavore, non senza il supporto di riferimenti culturali, morali e biblici, trasfusi in una legge naturale oggettivizzata e assolutizzata; pericolo che non è venuto meno neanche oggi.

La seconda fase è quella del diritto positivo, per il quale è diritto non ciò che di volta in volta è considerato giusto (secondo l’opinione di Gaio piuttosto che secondo quella di Ulpiano e così via), ma ciò che è sancito da un’autorità legittima ed ha certezza e validità per tutti. Qui a prevalere in ciò che istituisce la legge non è un principio astratto e inafferrabile di “verità” o di giustizia, ma l’autorità del legislatore. È questa l’esperienza di tutti gli Stati moderni di diritto.

Nel modello del diritto positivo o giuspositivismo la possibile ingiustizia delle norme è il prezzo che viene pagato ai valori della certezza del diritto, dell’uguaglianza di tutti davanti alla legge, della libertà contro l’arbitrio e della soggezione dei giudici alla legge. In questo modello non viene meno il riferimento a istanze morali, a valori religiosi etici o politici, comunque attinti e professati nelle diverse culture, ma essi restano come punto di vista esterno al diritto, con cui il diritto stesso viene giudicato ed anche sollecitato ad evolversi e a cambiare. Grazie a questa autonomia del punto di vista esterno rispetto al diritto ha potuto darsi la dialettica e anzi la contraddizione tra Antigone e Creonte che ha illuminato tutta la storia dell’Occidente, e bandiere ideali sempre più esigenti possono essere agitate da liberi soggetti davanti al legislatore. In questo senso ciò che un giorno veniva chiamato “diritto naturale” non è più “il diritto eterno che scorre nel tempo”, come lo definiva Giovan Battista Vico, ma è l’istanza di una sempre maggiore crescita in umanità che i soggetti storici si sforzano, anche mediante il diritto, di realizzare nel tempo.

Tuttavia la legislazione positiva, di cui il potere resta l’unico artefice ed arbitro, può cadere nelle più gravi ingiustizie, come accade quando si pone a presidio di ordinamenti economico-sociali di esclusione, e come è accaduto quando è giunta alle aberrazioni dei totalitarismi del XX secolo; questa caduta del diritto positivo nell’ingiustizia può avvenire anche ad opera di maggioranze legittime, formalmente democratiche; è questa la ragione dello scetticismo e della critica al diritto prodotto anche dagli Stati democratici, dalle loro maggioranze e dai loro partiti, nel discorso che nel 2008 Benedetto XVI avrebbe dovuto tenere all’università “La Sapienza” di Roma.

Fulcro del costituzionalismo la dignità umana

Ma ora ci troviamo in una terza fase della storia del diritto e dell’umanità stessa, ed è quella della democrazia costituzionale, ovvero dello Stato costituzionale di diritto, fondato su Costituzioni rigide, quale si è affermato in Europa dopo gli orrori della seconda guerra mondiale, come antidoto alle possibili cadute liberticide e vessatorie del diritto positivo e come invalidazione delle sue insufficienze e inadempienze in ordine alla realizzazione dei diritti umani fondamentali e della piena dignità delle persone.

In questo paradigma il diritto non solo deve essere valido quanto alle forme della sua produzione, ma deve essere legittimo quanto alla sostanza delle sue prescrizioni, che devono essere conformi ai principi e ai diritti fondamentali stabiliti in Costituzioni rigide che a tale scopo pongono vincoli e limiti sostanziali al potere e istituiscono sfere di intangibilità dei diritti (la “sfera del non decidibile”) di cui nemmeno le maggioranze possono disporre. Habermas ha descritto questa situazione come quella per cui “la morale non sia più sospesa in aria al di sopra del diritto, così come suggerisce la costruzione del diritto di natura nei termini di un insieme sopra-positivo di norme; adesso la morale si introduce nel cuore stesso del diritto positivo”: ma la realtà è andata ancora più avanti: ciò che è entrato nel diritto positivo non è “la morale” intesa come complesso precostituito ed unico di principi e norme (che come tale non esiste in natura, tanto più in società pluralistiche) ma è un insieme di valori diritti e doveri maturati ed espressi dalla coscienza degli uomini e dalle loro lotte ed esperienze storiche che hanno via via portato a sottoporre alla cogenza del diritto costituzionale quelle moderne istanze di giustizia, di eguaglianza, di libertà, di pace, di dignità delle persone e dei popoli che papa Giovanni nella “Pacem in terris” consacrava come “segni dei tempi” e riconosceva come conquiste umane sorgenti dal basso e nello stesso tempo rispondenti alle attese di Dio.

Nel paradigma dello Stato costituzionale di diritto le moderne Antigone (e quindi le Chiese, l’Islam, l’ebraismo, i movimenti di rinnovamento sociale e politico) conservano la loro identità quali portatrici di un punto di vista morale e politico indipendente, critico e progettuale nei confronti del diritto vigente, incluse le Costituzioni, nella prospettiva che sempre più possa ridursi il divario tra il diritto e il senso di giustizia che matura nella coscienza dei popoli.

Per questo la Chiesa, se vuole riprendere la sua missione e il suo magistero morale, senza essere tarpata da arcaismi ed equivoci anche di linguaggio, dovrebbe evitare di usare locuzioni come “legge naturale” o “diritto naturale” che appartengono ad altre fasi della storia della cultura e della storia delle religioni. Dovrebbe invece cogliere l’avanzamento realizzato dal costituzionalismo rispetto al vecchio positivismo giuridico, riconoscerlo come un “segno dei tempi”, e porsi nei confronti del travaglio del diritto non come portatrice di un’altra “legge”, naturale o divina che sia chiamata, ma come portatrice, di fronte al diritto, della inesauribile istanza di novità del Vangelo. È così del resto che sono stati ripudiati come ingiusti, nella Chiesa, istituti considerati un tempo conformi al diritto naturale come ad esempio la schiavitù, la guerra giusta e la pena di morte. E tanto meno si dovrebbe parlare di “legge naturale” quando oggi viene considerata come una “legge di natura” l’ideologia in base a cui funziona l’attuale economia capitalista, compresa la teoria della “ricaduta favorevole”, secondo la quale ogni crescita economica, sospinta dal libero mercato, riuscirebbe a produrre di per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo, teoria respinta da papa Francesco nella sua esortazione “Evangelii gaudium”. È importante invece che la Chiesa mantenga il pungolo del suo punto di vista esterno e critico nei riguardi del diritto positivo perché non receda dalla tutela dei diritti universali garantiti per tutti.

L’indissolubilità dei due universi, maschile e femminile

Per le medesime ragioni la difesa e la promozione della famiglia non dovrebbe essere affidata alla identificazione con la legge naturale dell’uno o dell’altro dei modelli di famiglia storicamente esistenti. Ciò che sicuramente è dettato dalla natura – e per i credenti corrispondente a un esplicito disegno divino – è l’unità indivisibile dell’umanità tra i due universi da cui essa è costituita, quello maschile e quello femminile, culminante nella riproduzione e nell’educazione della specie. È questa l’alleanza che mai dovrà venir meno, è questo il primo comandamento che si trova nel secondo capitolo del Genesi – “l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne” – che non è una norma destinata a ogni singola coppia, quanto piuttosto lo statuto antropologico fondamentale che reclama l’unità e indissolubilità tra le due parti dell’unica famiglia umana, ben oltre la sessualità, e che perciò non riguarda solo gli sposati, ma tutti, altrimenti ne sarebbero lasciati fuori tutti i celibi, le nubili e le persone di vita consacrata.

Stabilito questo fondamentale e universale dato di natura, le diverse forme di famiglia, dalle più primitive alle più evolute, sono poi un prodotto della cultura, e quindi della ragione della libertà e della coscienza degli uomini, comunque educate e formate sia in senso religioso che laico: così erano storicamente datati il tipo di famiglia descritto nella Bibbia in contesto maschilista e tribale, gli istituti della poligamia e del ripudio, i differenti modelli adottati nel mondo greco e romano come in altri contesti culturali e sociali; e così si spiega come il cristianesimo, attraverso la conversione portata dal Nuovo Testamento, abbia avanzato esigenze ulteriori rispetto a quelle di natura mondana cercando di attrarre la famiglia verso forme sentite come eticamente e spiritualmente più avanzate, a cominciare dalla monogamia, privilegiato oggetto di predicazione della prima Chiesa.

Pertanto nei confronti della legge civile positiva la Chiesa, incoraggiata dal Sinodo, dovrebbe valorizzare quanto in essa consideri idealmente apprezzabile (come nelle norme che vi fanno riferimento nella Costituzione italiana), mantenendo tuttavia l’autonomia del proprio punto di vista esterno al diritto, per prospettare, senza interferenze temporalistiche, quelle nuove frontiere che una sempre migliore comprensione del Vangelo suggeriscono.