Non esiste una materia alternativa all’IRC: esiste un’ora dell’orario scolastico usurpata dal privilegio concordatario

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Non esiste una materia alternativa all’IRC: esiste un’ora ( o due ore nella Scuola dell’Infanzia e Elementare) dell’orario scolastico obbligatorio usurpata dal privilegio concordatario.

Un’ora che deve essere collocata in orario aggiuntivo

Il punto di partenza della nostra analisi non può che essere l’art.9 del Nuovo Concordato.

In particolare ci riferiamo alle due espressioni sulle quali si incardina l’intero articolo : “ la Repubblica italiana…continuerà ad assicurare l’IRC..” .; ..” è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento senza che la scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”

E’ evidente la totale mancanza di alternative codificate. La scelta contemplata è tra “avvalersi o non avvalersi” dell’IRC, non tra IRC e una sua “alternativa”nella medesima ora.

Per adempier fedelmente al dettato dell’art.9 – Legge 121/85 (Nuovo Concordato) -la collocazione dell’IRC- assicurata a tutti i richiedenti- avrebbe dovuto essere posta in orario aggiuntivo. (E’ bene ricordare che Il Protocollo Addizionale del Nuovo Concordato in relazione all’art.9 demandava al Governo italiano e alla CEI (Intesa attuativa) la determinazione delle modalità applicative “ anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni”. Lo spazio per una trattativa che rivendicasse il rispetto dell’art.9 ci sarebbe dunque stato, se il ministro per la P.I. non fosse stato volontariamente cedevole alle gerarchie cattoliche. ..)

Come e quando nasce il marchingegno della cosiddetta “attività alternativa”?

Di essa non vi è traccia nell’Intesa (DPR 751/85) che stabilisce esclusivamente gli aspetti organizzativi dell’IRC. Soltanto una volta stabilito che l’IRC continua a far parte dell’orario scolastico obbligatorio, nella C.M.368 del dicembre 1985, con una breve e generica frase il MIUR “assicura agli alunni che non si avvalgono ogni opportuna attività culturale di studio con l’assistenza degli insegnanti, escluse le attività culturali comuni a tutti gli allievi”.

Inizia da quel momento un contenzioso infinito di cui vale la pena richiamare gli aspetti più significativi:

-la mozione della Camera dei Deputati del gennaio 1986 si oppone alla C.M.368 , contestata da genitori e studenti non avvalentisi per la genericità, la mancanza di impegno dell’amministrazione scolastica (alunni n.a.di fatto abbandonati a se stessi…) ,e chiede “indicazioni certe”.

-nel mese di maggio 1986 la C.M.368 viene sostituita da C.M. specifiche per ogni grado di scuola. In ciascuna di esse si parla di “attività educative”(scuola materna o elementare),o “attività formative”(scuola Media), o “attività culturali e di studio”(scuola superiore) da proporre nel primo mese di lezione con la consultazione di genitori e studenti n.a.

– ma la C.M.28.10.1987 che intendeva fissare gli ambiti delle materie da indicare è stata impugnata di fronte al TAR del Lazio che ravvisandovi motivi di incostituzionalità ha inoltrato il ricorso alla Corte Costituzionale.

Da quel momento lo scenario è cambiato.. La famosa sentenza della Corte Costituzionale n.203/1989 ha stabilito per i non avvalentisi “lo stato di non obbligo.” La scelta se avvalersi o non avvalersi dell’IRC è dettata esclusivamente dalla risposta “a un interrogativo della coscienza”, non è una scelta tra IRC e qualsiasi altra attività. Questo è un punto fondamentale.

Il riconoscimento dello stato di non obbligo ha dato luogo a una serie di proposte che la scuola è tenuta a rivolgere ad alunni e alunne che non si avvalgono. Ciascuno può scegliere liberamente, ma l’aspetto –anche questo fondamentale- è che le scelte non devono creare discriminazioni tra i non avvalentisi. Quindi, non solo vanno evitate discriminazioni tra chi si avvale e chi non si avvale, ma anche all’interno di coloro che non si avvalgono, trattandosi di scelte che ognuno ha diritto di compiere in piena libertà, senza che dall’una o dall’altra derivino maggiori o minori vantaggi.

La più vistosa delle discriminazioni si è avuta col computo del credito scolastico attribuito ad alunni/e anche da parte degli insegnanti di r.c. Sono stati mossi vari ricorsi da associazioni laiche e democratiche.

Dopo la vittoria decretata dal TAR Lazio a favore dei ricorrenti, il ricorso al Consiglio di Stato da parte del min. Gelmini (2010) ha dato luogo a un’ulteriore svolta. Il C.d.S. ha ammesso il credito del docente di r.c. esclusivamente nella “ banda di oscillazione”, unitamente al punteggio che può attribuire il docente dell’attività didattico-formativa ai non avvalentisi che l’abbiano scelta. Unica condizione,questa, secondo il C.d.S.,per evitare la discriminazione.

Da questa sentenza è sorto un impegno inedito da parte del Governo per garantire nelle scuole la praticabilità di un’attività didattica formativa. I fondi per retribuirla- da sempre esistenti nei bilanci degli USR, ma sempre negati dalle scuole- ora vengono corrisposti sulla base di precise disposizioni governative.

Sono ancora molti però i non avvalentisi che non conoscono questa possibilità.

Si può affermare che le discriminazioni sono così superate, anzi, che addirittura sarebbero ancor più superate se ci fossero docenti assunti su cattedre specifiche (??) con lo scopo di svolgere un insegnamento alternativo all’IRC?

Noi non lo crediamo assolutamente!

-In primo luogo l’istituzionalizzazione di un’”attività didattico formativa” vista come “alternativa” all’IRC consoliderebbe- e alla fine “giustificherebbe” sempre più- la presenza dell’IRC all’interno dell’orario scolastico obbligatorio , ponendo la parola “fine” alla pluridecennale battaglia per la laicità della scuola. –

-discriminerebbe inoltre le altre opzioni prive di punti di credito, ma emblema del valore della libertà di coscienza (sent. 203/89 e 13/91 della Corte Costituzionale)..

Alle diverse opzioni espresse dagli alunni (attività didattico-formativa, studio individuale assistito,nessuna attività, uscita dall’edificio..) ,opzioni che possono essere quantitavamente diverse di anno in anno, la scuola, deve essere -sì- in grado di fornire a tutti risposte, ma nessuna dovrebbe assumere il carattere di un vero e proprio insegnamento. L’indicazione degli alunni deve essere infatti per una delle 4 opzioni, non per specifici contenuti che non possono essere messi in alternativa all’IRC. Le soluzioni proposte- a nostro giudizio- devono continuare a dimostrare il carattere di “palliativo”, offerto dall’amministrazione scolastica per giustificare il privilegio dell’IRC.

L’obiettivo va tenuto alto, senza cedimenti, aggiustamenti etc. La battaglia va fatta quotidianamente senza mai accettare i voto del docente di r.c.( T.U. art.309, 310), neppure nella banda di oscillazione quando comporti discriminazioni, non accontentandoci di condividerlo come docenti di “attività alternativa”….

Ribadiamo: non esiste un’alternativa all’IRC. Esiste un’ora ( o due ore nella Scuola dell’Infanzia e Elementare) dell’orario scolastico obbligatorio, non in condominio con altre discipline, ma usurpata dal privilegio concordatario. Un’ora che deve essere collocata in orario aggiuntivo, indipendentemente dall’abrogazione del Concordato, che non prevede direttamente l’attuale collocazione oraria dell’IRC.

La battaglia per la laicità della scuola non può che avere questo percorso.