L’interesse generale non può essere silenziato di V.Zagrebelsky

Vladimiro Zagrebelsky
La Stampa, 26 luglio 2015

Cosa si può pubblicare? Come si può provare la verità di ciò che si pubblica? Cosa l’opinione
pubblica ha diritto di sapere? Come possono lavorare i media, «cani da guardia della democrazia»?
La risposta a questi quesiti disegna il tipo di società che vogliamo e il suo livello di democrazia. Se
il cittadino è tenuto all’oscuro di quanto riguarda le cose di interesse pubblico e del comportamento
di chi nella società svolge un ruolo importante, è inutile farlo votare.

O è addirittura pericoloso, se alla censura dell’informazione rilevante si aggiunge il bombardamento
di slogan, battute, promesse mirabolanti, ecc. Questi sono i quesiti inevitabili dopo quanto è
avvenuto (sta avvenendo) alla Camera. Alla fine della lunga gestazione in commissione giustizia di
un disegno di legge presentato dal governo nel dicembre dell’anno scorso, con il complesso titolo di
«modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie
difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo,
oltre che all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena», al testo viene
apportata un’integrazione. L’attenzione che si era soprattutto indirizzata al tema dell’utilizzo e della
pubblicabilità delle intercettazioni disposte dal magistrato, viene dirottata verso tutt’altro terreno:
quello del diritto di ciascuno alla riservatezza della propria vita privata (che si usa chiamare
privacy).

Nonostante la sua eterogeneità rispetto al titolo e all’oggetto della legge, viene ammesso, votato
ed approvato, anche con voti di deputati della maggioranza, un emendamento presentato da
un deputato anch’esso della maggioranza. Vedremo subito di cosa si tratta, ma prima un cenno va
fatto alla tecnica legislativa. L’omogeneità e coerenza del contenuto di una legge, anche rispetto al
suo titolo, sono prescritte e sono indispensabili per permettere al cittadino di sapere dove si trovano
le norme che cerca.

Le leggi non sono treni cui si possa attaccare qualsiasi vagone. Regola elementare, ma largamente disattesa
in Parlamento. E’ questo un primo motivo di critica a quello che è avvenuto. Ma i motivi di sconcerto sono
anche altri. Appena votato il testo che comprende quell’emendamento, cui il viceministro della Giustizia
ha dato parere favorevole, il ministro della Giustizia si dissocia e promette che in aula, lunedì, si cambia.
Non è più tempo di sorpresa per queste cose, ma chiedersi se c’è una linea del governo è d’obbligo,
insieme, ancora una volta alla constatazione di quanto infide e piene di mulinelli siano le acque
in cui naviga il ministro cercando di tenere la barra dritta.

Ma vediamo di che si tratta. La norma su cui la Camera dovrà votare prevede la reclusione da 6
mesi a 4 anni, per chiunque, al fine di recare danno alla reputazione o all’immagine altrui, diffonda
riprese o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate. Sono
previste eccezioni, che sembrano introdotte per agganciare questo vagone al treno che sta per
arrivare in stazione e che qui non interessano. Il punto è che viene punita (gravemente, ma è il
principio che conta) la pubblicazione della registrazione di immagini o conversazioni effettuata
all’insaputa altrui.

Cioè, per intendersi, se un giornalista pubblica quello che ha appreso chiacchierando sottobraccio
a un ministro che gli parla a ruota libera (che può essere di grande interesse, anche se non ha niente
di penalmente rilevante), fa il suo mestiere. Anzi adempie al suo dovere, ma si espone alla smentita
di quel ministro, il quale magari aggiungerà che il giornale che ha pubblicato le notizie è di segno
politico avverso al suo e dunque è sospetto. Il giornalista prudente, non per correttezza professionale,
ma per paura di conseguenze per sé e per il suo giornale si guarderà bene dal pubblicare quel che il ministro gli ha detto.
Non censura, ma efficacissima autocensura. La conversazione circolerà tra gli addetti ai lavori,
ma non giungerà ai cittadini, che hanno diritto di essere informati per farsi un’opinione su ciò che avviene,
chi viene eletto, chi esercita poteri che riguardano tutti.

Se invece quel giornalista ha in tasca un registratore che fissa indelebilmente la conversazione, da
un lato ottiene la prova di ciò che è stato effettivamente detto e della correttezza di quanto pubblica,
ma, se la norma che è stata proposta dovesse diventar legge, viene processato e condannato. Il
giornalismo d’inchiesta, la cui efficacia deve essere fermamente difesa anche a costo di dover
vedere eccessi e sbavature, sarebbe impedito. Impedito paradossalmente proprio nel momento in
cui, con la registrazione, si premura di assicurare se stesso e il pubblico dei suoi lettori della verità
di ciò che pubblica.

L’esempio fatto del giornalista sottobraccio al ministro è solo uno dei possibili. Lo stesso varrebbe
per chi fotografa di nascosto il deputato a cena con il mafioso. Ma l’interesse pubblico di una
notizia può essere legato a tante altre situazioni, anche meno di vertice. Recentemente la ripresa
nascosta e la pubblicazione di una conversazione tra un giornalista svizzero e un intermediario in
campo assicurativo sono state oggetto di una sentenza della Corte europea dei diritti umani. Il
giornalista aveva subito la condanna a una piccola ammenda, ma la Corte ha ritenuto che la
scorrettezza nei confronti dei clienti dell’assicuratore, che quella conversazione rivelava, provasse il
rilevante interesse pubblico del programma televisivo che l’aveva trasmessa. E dunque sulla pretesa
di chi aveva parlato riservatamente, doveva prevalere il dovere del giornalista di informare il
pubblico e il diritto del pubblico di ricevere l’informazione.

Naturalmente questo discorso vale per le notizie di interesse pubblico, quelle su cui si fonda la vita
di una società civile, informata, democratica. Niente a che vedere con il gossip che può incuriosire e
far vendere certi giornali, ma non aggiunge nulla al dibattito che nutre la vita pubblica. Di quelle
pubblicazioni dovrebbe occuparsi l’Ordine dei giornalisti, difendendo la libertà di informazione
anche con il rigore delle regole deontologiche. Ma intanto va detto che, reagire, come è stato fatto,
alle proteste e alle preoccupazioni per gli effetti censori del testo di legge proposto, dicendo che
occorre proteggere la vita privata di tutti noi dal gossip, null’altro è che «disinformatia», irrispettosa
del pubblico che si trae in inganno.

In nessun Paese la libertà è guadagnata una volta per tutte. Occorre essere ipersensibili,
ogni volta che essa è messa a rischio.