Il regime tributario della Chiesa Cattolica

Michela Piliero
http://www.controcampus.it/ 14 settembre 2012

Com’è noto lo strumento per eccellenza attraverso il quale lo Stato raccoglie risorse per riempire le proprie casse e soddisfare i bisogni della collettività è la tassazione.

Ai sensi dell’art. 53 della Costituzione tutti (cittadini e stranieri) devono concorrere alle pubbliche spese in ragione della propria capacità contributiva tenendo conto che il sistema tributario deve uniformarsi a criteri di progressività.

Tuttavia per gli Enti Ecclesiastici, vale a dire gli enti che a prescindere dai fini di culto sono posti in essere dalla Chiesa e regolati dal diritto canonico per ciò che riguarda la loro creazione e attività, è previsto un regime agevolato, tenuto conto che l’art. 20 della Costituzione vieta nei confronti degli stessi l’imposizione di speciali gravami fiscali.

Esaminiamo alcune ipotesi. Le prime agevolazioni operano sul piano delle donazioni rese spontaneamente dai fedeli agli enti religiosi per puro spirito di liberalità: dall’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) è possibile dedurre le erogazioni liberali in danaro fino ad un importo massimo di euro 1032,91 euro corrisposte all’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero della Chiesa Cattolica Italiana. Inoltre è previsto che dall’imposta lorda del contribuente può detrarsi un importo pari al 19% delle donazioni ad ONLUS che perseguono finalità religiose ed umanitarie per un importo massimo di 2065,83 euro.

L’IRES (imposta sui redditi delle società) è ridotta della metà nei confronti di enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza ed istruzione; l’IVA (imposta sul valore aggiunto) normalmente non viene corrisposta dagli enti ecclesiastici a meno che non sia perseguano l’esercizio abituale di un’attività commerciale.

L’IMU (imposta municipale unica) che dal 2012 sostituisce l’ICI (imposta comunale sugli immobili) non deve essere versata per i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e dai fabbricati di proprietà della Santa Sede; un’ulteriore disposizione è prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati solo allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di culto comprese quelle finalizzate alla formazione del clero, alla catechesi e alle missioni.

Con la vecchia ICI erano esenti totalmente gli immobili in cui vi erano “anche” attività lucrative, ora l’esistenza di queste attività, anche se non è l’unica svolta in quei locali, ne determina la tassazione per quota parte.

Se l’immobile ha un’utilizzazione mista l’esenzione opera solo alla frazione di unità entro cui si svolge l’attività di natura non commerciale qualora sia identificabile attraverso l’individuazione di immobili o porzioni di esso adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso non possa procedersi a tale identificazione, dal 1° gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzo non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione.

Tali correttivi sono stati adottati per impedire l’avvio di una procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea nei confronti del nostro paese per aiuti di Stato.

E’, inoltre, prevista una riduzione del 50% dell’imposta comunale sulle affissioni in caso di pubblicità di manifestazioni religiose patrocinate dagli enti pubblici ed invece sono totalmente esenti avvisi e ogni altra pubblicazione aventi ad oggetto il governo spirituale dei fedeli sulle facciate esterne degli edifici destinati al pubblico.

Sono, altresì, oggetto di esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti a favore di enti e associazioni legalmente riconosciuti con attività nel campo dell’assistenza, lo studio e la ricerca scientifica, l’educazione e l’istruzione. Ed, infine, non sono soggette all’imposta di bollo le quietanze per il versamento di contributi ad associazioni religiose ed assistenziali o relative ad oblazioni a scopo di beneficenza purché quest’ultimo risulti dall’atto.

In definitiva, da questa breve panoramica su esenzioni, totali e parziali, da imposte e tributi inevitabilmente viene a determinarsi un regime agevolante e vantaggioso per la Chiesa Cattolica ed enti ecclesiastici. Appare evidente, quindi, che sono necessari ulteriori correttivi per garantire un’effettiva uguaglianza, anche sul piano fiscale per enti e cittadini.