Il Card. Scola sui divorziati risposati

Angelo Scola, arcivescovo di Milano
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Nell’ambito del dibattito sul prossimo Sinodo sulla famiglia convocato da papa Francesco, pubblichiamo in esclusiva un articolo a firma dell’arcivescovo di Milano, card. Angelo Scola. Nella forma integrale apparirà sul prossimo numero (16/2014) della testata bolognese Il Regno, quindicinale edito dal Centro editoriale dehoniano di Bologna.

Spesso la Chiesa viene accusata di insensibilità e incomprensione di fronte al fenomeno dei divorziati risposati senza ponderare attentamente il motivo di questa posizione, che essa riconosce fondata nella divina rivelazione

Infatti non si tratta di un arbitrio del magistero ecclesiale, ma della consapevolezza della natura singolare della differenza sessuale e dell’inscindibilità del legame tra eucaristia e matrimonio.

Eucaristia, singolarità della differenza sessuale, riconciliazione e divorziati risposati: le ragioni del magistero.

In questa prospettiva vanno richiamati due elementi che è necessario continuare ad approfondire. Certamente nell’eucaristia, a determinate condizioni, è presente un aspetto di perdono, tuttavia essa non è un sacramento di guarigione. La grazia del mistero eucaristico attua l’unità della Chiesa come sposa e corpo di Cristo e questo esige in chi riceve la comunione sacramentale l’oggettiva possibilità di lasciarsi incorporare perfettamente a lui.

Alla luce di questo intrinseco rapporto si deve dire che ciò che impedisce l’accesso alla riconciliazione sacramentale e all’eucaristia non è un singolo peccato, sempre perdonabile quando la persona si pente e chiede a Dio perdono. Ciò che rende impossibile l’accesso a questi sacramenti è invece lo «stato» (condizione di vita) in cui coloro che hanno stabilito un nuovo vincolo vengono a trovarsi. Una condizione che domanda di essere cambiata per poter corrispondere a quanto si attua nei due sacramenti.

Nello stesso tempo è importante evidenziare molto meglio come il non accesso ai sacramenti della riconciliazione e dell’eucaristia di coloro che hanno stabilito un nuovo vincolo non sia da ritenersi una «punizione» rispetto alla propria condizione, ma l’indicazione di un cammino possibile, con l’aiuto della grazia di Dio e dell’immanenza nella comunità ecclesiale. Per questa ragione, ogni comunità ecclesiale è chiamata a porre in essere tutte le forme adeguate per la loro effettiva partecipazione alla vita della Chiesa, nel rispetto della loro concreta situazione e per il bene di tutti i fedeli.

Senza negare il dolore e la ferita, la non accessibilità al sacramento dell’eucaristia invita a un percorso verso una comunione piena che avverrà nei tempi e nei modi decisi alla luce della volontà di Dio.

Nel quadro di una antropologia adeguata poi è decisivo considerare attentamente l’esperienza comune: ogni uomo è situato come «singolo» entro la differenza sessuale, che non può mai essere superata. Misconoscere l’insuperabilità della differenza sessuale significa confondere il concetto di differenza con quello di diversità. Ciò avviene spesso nella cultura contemporanea che al binomio «identità-differenza» sostituisce il binomio «uguaglianza-diversità».
La diversità mette in campo la relazione all’altro («inter-personale»). Al contrario, ciò che sperimentiamo nella differenza indica una dimensione insuperabile interna all’io («intra-personale»). È qualche cosa che riguarda l’identità costitutiva di ogni singolo.

Occorre inoltre prendere in attenta considerazione la condizione di quanti ritengono in coscienza che il loro matrimonio non sia stato valido. La singolarità della differenza sessuale e la intrinseca relazione tra matrimonio ed eucaristia, impongono una riflessione attenta sulle problematiche legate alla dichiarazione di nullità del matrimonio.

Quando se ne presenti il bisogno e venga richiesto dai coniugi, diventa essenziale verificare rigorosamente se il matrimonio sia stato valido e pertanto sia indissolubile. Sappiamo bene quanto sia difficile per le persone coinvolte tornare sul proprio passato, segnato da sofferenze profonde. Anche a questo livello emerge l’importanza di concepire in modo unitario la dottrina e la disciplina canonistica.

Tra le questioni da approfondire va menzionata la relazione tra fede e sacramento del matrimonio, sulla quale Benedetto XVI è tornato più volte. In effetti la rilevanza della fede in ordine alla validità del sacramento del matrimonio è uno dei temi che la condizione culturale attuale, soprattutto in Occidente, costringe a valutare con molta cura.

Oggi, almeno in determinati contesti, non si può dare per scontato che i coniugi con la celebrazione delle nozze intendano «fare quello che intende fare la Chiesa». Una mancanza di fede potrebbe oggi condurre a escludere i beni stessi del matrimonio. Se è vero che non è possibile giudicare ultimamente la fede di una persona, non si può però negare la necessità di un «minimum fidei» senza il quale il sacramento del matrimonio non è valido.

Come emerge anche nell’Instrumentum laboris, è auspicabile che a proposito dei processi di nullità si tenti qualche via che non solo ne snellisca i tempi – nel pieno rispetto di tutti i passaggi necessari – ma renda più evidente l’intima natura pastorale di tali processi. In tal senso la prossima Assemblea straordinaria potrebbe suggerire al Papa di valorizzare di più il ministero del vescovo.

In concreto, potrebbe suggerire di verificare la praticabilità dell’ipotesi, indubbiamente complessa, di dar vita a un procedimento canonico di carattere non giudiziale e avente come referente ultimo non un giudice (o un collegio di giudici), ma il vescovo o un suo delegato. Intendo un procedimento normato dalla legge della Chiesa, con modalità formali di acquisizione delle prove e di valutazione delle stesse.

A titolo puramente esemplificativo si potrebbe esplorare il ricorso ai seguenti elementi: la presenza in ogni diocesi (o in un insieme di piccole diocesi) di un servizio di ascolto delle situazioni di fedeli che hanno dubbi circa la validità del loro matrimonio. Da qui potrebbe prendere avvio un procedimento di valutazione della validità del vincolo, rigoroso nella raccolta di elementi di prova, condotto da un apposito incaricato, da trasmettere al vescovo, con il parere dello stesso incaricato, del difensore del vincolo e di una persona che assiste il richiedente.

Il vescovo sarebbe chiamato a decidere in merito alla nullità. Contro tale decisione sarebbe sempre possibile l’appello (da parte di uno o dell’altro coniuge) alla Santa Sede. Questa ipotesi non vuole essere un escamotage per affrontare la delicata situazione dei divorziati risposati, intende piuttosto rendere più evidente il nesso tra dottrina, pastorale e disciplina canonica.